Rinnovazione del procedimento disciplinare militare: annullamento del solo provvedimento conclusivo e legittimità della nuova sanzione (TAR Calabria n. 1630 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento giurisdizionale di uno o più atti del procedimento disciplinare relativo a sanzioni di stato, l’Amministrazione militare è legittimata a rinnovare il procedimento senza alcun limite, salvo il decorso degli originari termini perentori, ai sensi dell’art. 1373 del d.lgs. n. 66/2010. Quando l’annullamento riguarda il solo provvedimento conclusivo, il nuovo procedimento riprende dal primo degli atti annullati, senza necessità di riattivare l’inchiesta formale ove questa non sia stata caducata. La nuova sanzione deve essere motivata in coerenza con le statuizioni del giudice, ridimensionando l’addebito alla luce dei fatti accertati, e può fondarsi anche sulle risultanze del pregresso procedimento penale, purché autonomamente valutate in chiave disciplinare. La dosimetria della sanzione militare costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza o evidente sproporzione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa gli ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi nove, ai sensi dell’art. 1357, lett. a, d.lgs. n. 66/2010, in sede di rinnovazione del procedimento disciplinare. Tale rinnovazione era stata disposta in esecuzione di una precedente sentenza del TAR Calabria, che aveva annullato la più grave sanzione della perdita del grado per rimozione, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Il ricorrente deduceva l’illegittimità della nuova sanzione per violazione dell’art. 1373 del d.lgs. n. 66/2010, non essendo stata riattivata l’inchiesta formale, per contrasto con il giudicato, per carenza di istruttoria e per eccessiva ed illogica gravità della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’interpretazione dell’art. 1373 del d.lgs. n. 66/2010 fatta propria dal ricorrente non trova riscontro nella formulazione testuale della norma. In caso di annullamento del provvedimento conclusivo, il procedimento riprende dal primo degli atti annullati, senza che sussista alcun limite alla rinnovazione, se non il decorso degli originari termini perentori, come chiarito da Cons. Stato, Sez. II, 16.3.2022, n. 1854. Nel caso di specie, la sentenza del TAR aveva annullato il solo provvedimento di irrogazione della perdita del grado, senza alcun riferimento all’inchiesta formale, sicché l’Amministrazione ha legittimamente ripreso il procedimento dalla fase conclusiva, ridimensionando la condotta oggetto di addebito.
Quanto al dedotto contrasto con il giudicato, il Tribunale ha rilevato che la sentenza n. -OMISSIS- confermava la certezza degli accessi alla Banca Dati SDI da parte del ricorrente, avvenuti in due occasioni per finalità non istituzionali. Tale pronuncia si limitava a segnalare l’assenza di prova sulla rivelazione delle risultanze a terzi e sulla conseguente elusione delle investigazioni, ma non smentiva l’elemento teleologico dell’accesso. Il provvedimento impugnato, pertanto, sanziona la condotta residuale e incontestata dell’indebito accesso, senza perpetuare travisamenti fattuali.
In relazione al dedotto deficit istruttorio, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’Amministrazione può legittimamente avvalersi delle risultanze emerse nel pregresso procedimento penale, evitando ulteriori accertamenti in ossequio al principio di economicità, purché ne valuti autonomamente la rilevanza in chiave disciplinare, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, 10/8/2007, n. 4392.
Da ultimo, il Tribunale ha escluso che la sanzione della sospensione per nove mesi possa ritenersi illogica o sproporzionata. La valutazione della gravità dei fatti e la dosimetria della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare, sindacabile solo in casi di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità o palese arbitrarietà, come ribadito da Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 484 e da Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2020, n. 2019. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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