Sanatoria edilizia ammessa solo per abusi formali doppiamente conformi (TAR Lazio n. 356 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di conformità di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, nella versione vigente illo tempore, presuppone la cd. doppia conformità delle opere già realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro esecuzione sia al momento della presentazione della domanda. La sanatoria riguarda soltanto gli abusi formali, ovverosia gli interventi conformi nella sostanza agli strumenti urbanistici, restando esclusa ogni sanatoria giurisprudenziale che faccia dipendere la conformità dall’esecuzione di ulteriori opere. Non è pertanto ammissibile la richiesta di permesso in sanatoria che pretenda di raggiungere lo stato di conformità mediante la demolizione di un fabbricato preesistente e il recupero della relativa volumetria.
Il Fatto
I ricorrenti, dapprima comproprietari di un terreno con fabbricato nel Comune di Veroli e poi i loro eredi, hanno impugnato il parere negativo espresso dall’amministrazione comunale sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Le opere oggetto dell’istanza erano state realizzate in assenza di titolo edilizio e consistevano in una struttura a duplice elevazione e in una ulteriore costruzione in muratura a unica elevazione.
Il diniego si fondava su due rilievi: la mancata dimostrazione della piena proprietà del fabbricato che si intendeva demolire e le maggiorazioni percentuali delle superfici contenute nel calcolo planovolumetrico, non giustificate dalle norme tecniche di attuazione della zona S3 del vigente P.R.G. I ricorrenti hanno censurato il provvedimento per insufficiente istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che la sanatoria avrebbe dovuto essere assentita in seguito alla demolizione di un fabbricato preesistente e al recupero della superficie esistente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso muovendo dalla ricostruzione della disciplina applicabile. L’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 subordina il rilascio del permesso in sanatoria alla condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Il tratto distintivo del meccanismo risiede nella cristallizzazione dello stato di realizzazione del manufatto: oggetto della valutazione è la regolarità degli “interventi realizzati”.
Da tale premessa la sentenza trae la conseguenza che l’accertamento di conformità è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, cioè eseguite senza il previo titolo ma conformi nella sostanza alla disciplina vigente. Un abuso sostanziale non può accedere alla sanatoria. Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui la sanatoria di cui all’art. 36 attiene espressamente soltanto agli abusi formali, con onere probatorio a carico dell’istante, restando esclusa la cd. sanatoria giurisprudenziale.
Nella specie il Comune aveva evidenziato che il calcolo planovolumetrico conteneva maggiorazioni delle superfici non giustificate dalle norme tecniche di attuazione della zona S3. Il Tribunale ne deduce che difetta il requisito della doppia conformità, non essendo le opere conformi al P.R.G. vigente all’epoca della presentazione dell’istanza.
Quanto alla prospettata riduzione di volumetria derivante dalla demolizione del fabbricato preesistente, il Collegio osserva che l’art. 36 prevede che la richiesta di permesso sia specificamente indirizzata alla sanatoria di opere già eseguite. Non può ammettersi una richiesta che pretenda di raggiungere lo stato di conformità realizzando ulteriori opere edilizie: il presupposto dell’accertamento è che la situazione abusiva sia già conforme, e non che divenga conforme attraverso nuovi interventi. L’ordinamento non contempla, a regime, una sanatoria diversa da quella dell’art. 36.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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