Permesso di soggiorno stagionale e valutazione sostanziale della posizione dello straniero (TAR Marche n. 244 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale non può fondarsi sul solo dato formale della mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Se il mancato perfezionamento del rapporto originario non è imputabile al lavoratore e questi ha medio tempore instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato, la sua posizione va valutata come effettivo inserimento lavorativo alternativo. L’omessa istruttoria e l’automatismo procedimentale integrano violazione di legge e difetto di motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento ai fini del riesame.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, faceva regolare ingresso in Italia munita di visto per lavoro subordinato stagionale, rilasciato a seguito di nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ascoli Piceno in data 3 gennaio 2024, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 286/1998. All’arrivo non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta, per cause asseritamente riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela e di un procedimento penale pendente.
Intraprendeva quindi attività lavorativa presso altro datore e presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno. La Questura di Ascoli Piceno adottava decreto di rigetto, rilevando la mancata stipula del contratto con il datore originario. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione degli artt. 5 e 22 d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, chiedendo in subordine il rilascio del permesso per attesa occupazione. Il TAR accoglieva la domanda cautelare e, all’udienza pubblica, tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla censura del provvedimento impugnato, che assume la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta quale circostanza automaticamente ostativa al rilascio del titolo, pur in presenza di successiva attività lavorativa con altro datore. Tale impostazione è respinta perché si risolve in un’applicazione meramente formale della disciplina e contrasta con l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, tenendo conto della condotta complessiva e delle circostanze maturate nel soggiorno.
Il TAR rileva come pacifico che la ricorrente sia entrata regolarmente sulla base di un nulla osta legittimamente rilasciato e che la mancata stipula non sia dipesa da sua inerzia o volontà, essendo riconducibile a vicende estranee alla sua sfera di controllo, come confermato dalla denuncia-querela presentata nei confronti del datore. Tale elemento esclude l’imputabilità dell’insuccesso del rapporto lavorativo alla lavoratrice.
Sul piano giurisprudenziale, il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2550/2025, secondo cui il venir meno del rapporto originariamente indicato non può fondare automatismi, dovendosi considerare la peculiarità della fattispecie e il nuovo rapporto lavorativo. Confronta altresì la giurisprudenza di merito, che ha ritenuto non imputabile alla ricorrente l’assenza del datore originario quando questi abbia medio tempore avviato un percorso di regolarizzazione lavorativa (TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025; TAR Veneto ord. n. 35/2026).
Nel caso concreto, la ricorrente ha documentato l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, così attivando un percorso di regolarizzazione coerente con le finalità della normativa sull’immigrazione. La sua posizione va quindi qualificata come situazione di effettivo inserimento lavorativo alternativo, non come mera aspettativa di occupazione. L’Amministrazione ha invece omesso ogni valutazione in concreto, risolvendo l’azione in un automatismo procedimentale.
Il Collegio aderisce all’orientamento già espresso da questo Tribunale (TAR Marche, sent. n. 89/2026): qualora lo straniero dimostri la buona fede e il conseguimento di una nuova occasione lavorativa, la sua posizione merita tutela nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, con verifica della non imputabilità del mancato perfezionamento e dell’effettivo percorso di inserimento maturato nelle more della validità del nulla osta. Il provvedimento è pertanto annullato per violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione, ai fini del riesame. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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