Diniego permesso di soggiorno per lavoro stagionale e valutazione sostanziale dello straniero (TAR Marche n. 245 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, l’Amministrazione non può fondare il diniego su un automatismo derivante dalla mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Assume rilievo decisivo la non imputabilità dell’insuccesso del rapporto lavorativo originario e l’instaurazione, nelle more, di un nuovo rapporto di lavoro subordinato. Il diniego che ometta tali valutazioni è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, faceva regolare ingresso in Italia munito di visto per lavoro subordinato stagionale, rilasciato a seguito di un nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998. All’arrivo, non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta, per cause asseritamente non imputabili alla sua volontà, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela per ipotesi di reato connesse al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla truffa.

Successivamente, il ricorrente intraprendeva un’attività lavorativa presso un altro datore e presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno. La Questura adottava però un decreto di rigetto, sul presupposto della mancata instaurazione del rapporto con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, con richiesta di sospensiva, deducendo la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il provvedimento impugnato si fonda su un assunto automaticamente ostativo: la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta impedirebbe di per sé il rilascio del titolo, anche in presenza di una successiva attività lavorativa con altro datore.

Tale impostazione non è condivisibile. Essa si risolve in un’applicazione meramente formale della disciplina e contrasta con l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata, tenendo conto della condotta complessiva dello straniero e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno.

Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente abbia fatto regolare ingresso sulla base di un nulla osta legittimamente rilasciato e che la mancata stipula non sia dipesa da sua inerzia. L’evenienza è riconducibile a vicende estranee alla sfera di controllo del lavoratore, come comprovato dalla presentazione della denuncia-querela. La giurisprudenza citata conforta tale lettura. Il Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2550/2025 ha affermato che la revoca non può fondarsi esclusivamente sul venir meno del rapporto originario, dovendosi considerare la peculiarità della fattispecie. Nella stessa direzione si collocano TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025 e TAR Veneto, ord. n. 35/2026, nonché un precedente dello stesso Tribunale.

Il ricorrente, inoltre, non ha avanzato una richiesta meramente esplorativa di attesa occupazione, ma ha documentato l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, attivando un concreto percorso di regolarizzazione. L’Amministrazione ha invece omesso qualsiasi valutazione in concreto, risolvendosi la sua azione in un automatismo procedimentale.

Il provvedimento è dunque viziato per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione, e va annullato ai fini del riesame della posizione del ricorrente. Le spese processuali sono compensate in ragione dei profili peculiari della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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