Assenteismo fraudolento e occultamento doloso: danno erariale e prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 193 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la pretesa risarcitoria si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994. In caso di occultamento doloso del danno, il termine decorre dalla data della scoperta. Nelle fattispecie di assenteismo fraudolento realizzate mediante falsa attestazione della presenza in servizio, la volontà di occultare il danno è in re ipsa, insita nelle modalità stesse della condotta, con conseguente impedimento giuridico ad agire. La fattispecie di cui all’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 presenta carattere di autonomia rispetto alla disciplina generale e obbliga il dipendente al risarcimento del danno patrimoniale pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione, oltre al danno non patrimoniale all’immagine della pubblica amministrazione, da provare e liquidare equitativamente.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un ex dipendente della Prefettura di Taranto, con qualifica di ausiliario, chiedendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. La condotta contestata consiste nell’essersi allontanato fraudolentemente dal posto di lavoro, per 23 giorni nel periodo dal 7 novembre 2016 al 15 febbraio 2017, attestando falsamente la propria presenza in servizio.
La vicenda trae origine da una notizia di danno trasmessa dalla Prefettura, fondata su un’attività investigativa dei Carabinieri, poi esitata in sede penale nella sentenza di patteggiamento n. 530/2018 del Tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile. Il requirente ha quantificato il danno patrimoniale in 1.357,90 euro e quello reputazionale in 10.000,00 euro. Il convenuto ha eccepito la prescrizione e, nel merito, la genericità della contestazione e la sproporzione del quantum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di prescrizione. La condotta dolosa, consistente nell’allontanamento non autorizzato e nella falsa attestazione della presenza, integra una situazione di occultamento doloso del danno da ritenersi in re ipsa, trattandosi di comportamento riconducibile alla volontaria predisposizione di stratagemmi volti a simulare la presenza in servizio. Ne deriva un impedimento oggettivo, giuridico e non di mero fatto, all’esercizio dell’azione.
Richiamando Sez. Giur. Puglia n. 278/2019 e n. 16/2024, la Corte ricorda che la Sez. Seconda Appello n. 395/2021 e la 2^ Sez. Centr. App. n. 221/2023 hanno affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui il danno assume una concreta qualificazione giuridica, identificandosi come presupposto di una fattispecie dannosa qualificata. Nella specie, la notizia di danno è pervenuta il 27 giugno 2018 e l’invito a dedurre è stato notificato il 14 luglio 2023: l’azione è dunque tempestiva, computando anche i 176 giorni di sospensione straordinaria dei termini per l’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020.
Nel merito, il Collegio conferma la responsabilità dolosa. La falsa attestazione della presenza emerge da molteplici riscontri univoci, in particolare dall’analisi del traffico telefonico e delle celle di aggancio, che collocano il convenuto, negli orari di servizio, in luoghi diversi dall’ufficio, anche fuori dal territorio comunale. Non risultano elementi idonei a contrastare tale ricostruzione. Trova applicazione l’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, norma speciale che sanziona il fenomeno dell’assenteismo fraudolento, in continuità con la giurisprudenza della Sezione (sent. n. 16/2024).
Quanto al danno patrimoniale, la quantificazione operata dal requirente è confermata. Il danno non patrimoniale è riconosciuto nei diversi termini della liquidazione equitativa: la risonanza mediatica si è incentrata prevalentemente su altri gravi reati contestati al convenuto, sicché il clamor fori riferibile alla condotta di assenteismo è contenuto. Il Collegio liquida pertanto 3.000,00 euro, condannando il convenuto al pagamento complessivo di 4.357,90 euro, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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