Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso per accordo tra le parti (TAR Lazio n. 11812 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa venga trattenuta in decisione, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice amministrativo, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto a prendere atto della dichiarazione e a pronunciarsi in conformità, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della legittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 146 del 19 marzo 2025, recante l’autorizzazione al progetto di due impianti agrivoltaici, unitamente ai pareri endoprocedimentali favorevoli espressi dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR e dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR.
Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente aveva esteso l’impugnazione anche alla determina dirigenziale dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata del 20 novembre 2025, recante l’esito della valutazione preliminare di una variante al progetto autorizzato. Nel corso del giudizio, tuttavia, le parti raggiungevano un accordo in ordine a una soluzione progettuale risolutiva delle interferenze contestate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente in data 21 maggio 2026, con la quale la stessa ha manifestato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso, stante l’intervenuto accordo tra le parti sulla nuova soluzione progettuale.
Il TAR ha richiamato il principio dispositivo che informa il processo amministrativo, in base al quale la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione provoca una doverosa e obbligata presa d’atto da parte del giudice.
La giurisprudenza richiamata dal Collegio (tra cui Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023, n. 120 e 8 settembre 2022, n. 7816) conferma che il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, essendo il processo amministrativo di tipo soggettivo e non oggettivo. In assenza di uno specifico interesse di parte, non è consentita la prosecuzione del processo per l’accertamento della legittimità degli atti impugnati.
In accoglimento di tali presupposti, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., compensando integralmente le spese di lite tra le parti in considerazione della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della mancata opposizione delle controparti costituite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.