Revoca del nulla osta e insussistenza originaria dei requisiti datoriali (TAR Molise n. 17 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, fondata sulla carenza originaria del requisito della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, preclude in radice il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La fattispecie della sopravvenuta indisponibilità all’assunzione, contemplata dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20.8.2007, presuppone infatti l’esistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta e non è invocabile quando quei requisiti difettino ab origine. In tale ipotesi non è configurabile in capo allo Sportello Unico per l’Immigrazione alcun obbligo di provvedere sull’istanza di rilascio del titolo. La revoca costituisce espressione di un potere vincolato di controllo dei presupposti del provvedimento ampliativo, riconducibile alla decadenza o revoca sanzionatoria, e non è annullabile per vizi del procedimento quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, è entrato in Italia in forza di un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura su richiesta di una società. Quest’ultima, dopo aver assicurato l’avvio della pratica di assunzione, si è resa irreperibile, omettendo l’assunzione e la comunicazione di primo ingresso, e ha poi comunicato alla Prefettura la rinuncia alle assunzioni.
Non convocato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, il ricorrente ha trasmesso una comunicazione di primo ingresso e ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. A fronte dell’inerzia amministrativa ha proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento. Sopravvenuto il provvedimento di revoca del nulla osta, lo ha impugnato con motivi aggiunti, chiedendone la sospensione. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione dell’intera causa nelle forme del rito ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i motivi aggiunti, incentrati sulla revoca del nulla osta. Il provvedimento si fonda sul difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, accertato dall’Ispettorato del lavoro presso l’Agenzia delle Entrate: un volume d’affari ritenuto insufficiente al rilascio di qualunque nulla osta. Il ricorrente non ha contestato in modo puntuale tale dato, limitandosi a deduzioni generiche e prive di supporto documentale.
La revoca non è circoscritta alle sole situazioni impeditive degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti per l’ingresso del lavoratore, compresa la capacità economico-finanziaria del datore. Essa integra una fattispecie di decadenza, espressione di un potere vincolato di controllo dei presupposti del titolo ampliativo.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, il Tribunale ritiene che la comunicazione inviata al solo indirizzo pec della società non fosse idonea a garantire la finalità partecipativa dell’art. 7 della l. n. 241/1990, né conforme alla comunicazione “personale” prescritta dall’art. 8. La censura sarebbe stata potenzialmente fondata, ma opera il primo periodo dell’art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990: per la natura vincolata del provvedimento è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorrente, inoltre, non ha indicato elementi conoscitivi che, introdotti nel procedimento, avrebbero potuto incidere sulla determinazione finale.
È respinta anche la censura sulla mancata applicazione della circolare ministeriale del 20.8.2007. Il caso è diverso da quelli in cui i requisiti esistevano e il contratto di soggiorno non è stato stipulato per causa non imputabile allo straniero. Qui difetta ab origine la capacità economico-finanziaria del datore: ammettere il permesso per attesa occupazione consentirebbe di aggirare i requisiti di legge e il sistema dei flussi programmati. La stessa ragione rende infondato il ricorso introduttivo: l’insussistenza originaria dei requisiti datoriali è preclusiva del rilascio del titolo e rende irrilevante l’eventuale affidamento incolpevole. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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