Riconoscimento titoli esteri per il sostegno: l’amministrazione deve motivare con una valutazione sostanziale, non formale (TAR Lazio n. 10466 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di titoli professionali conseguiti all’estero per l’insegnamento di sostegno, l’amministrazione è tenuta a effettuare una valutazione sostanziale e comparativa delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal richiedente, confrontandole con quelle richieste dalla normativa nazionale, senza potersi limitare a rilievi di carattere generale e formale. L’assenza di un titolo abilitativo nello Stato membro d’origine non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, che può essere subordinato all’adozione di misure compensative, eventualmente aggravate, per colmare le differenze sostanziali tra i percorsi formativi. Lo Stato membro ospitante, in situazioni che ricadono nell’ambito degli artt. 45 e 49 TFUE, deve prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina italiana, aveva conseguito in Spagna un attestato di formazione sul sostegno (“Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”), rilasciato da un’università di Saragozza, e aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno in Italia come insegnante specializzato.

L’amministrazione, con il provvedimento impugnato, aveva rigettato l’istanza, ritenendo che l’attestato non desse accesso all’insegnamento in Spagna e che, all’esito del confronto con il percorso formativo italiano, emergessero “incolmabili differenze” tra i due percorsi. Avverso tale diniego la ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo plurime censure concernenti il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi europei in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

La Motivazione della Corte

Il TAR, dopo aver richiamato il quadro normativo europeo di riferimento, osserva che la direttiva 2005/36/CE, come modificata, subordina il riconoscimento alla possibilità di esercitare la professione nello Stato membro d’origine. Tuttavia, nelle situazioni che non ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva ma in quello degli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità nazionali sono comunque tenute a valutare l’insieme dei titoli e dell’esperienza del richiedente, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale, come da ultimo ribadito dalla Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24.

Nel caso di specie, il Collegio rileva che la valutazione ministeriale è affidata a rilievi di carattere generale e formale, quali il richiamo ai requisiti per l’attivazione dei corsi di specializzazione di cui all’art. 3 del D.M. 30.09.2011, la differenza tra “sostegno educativo” e “sostegno didattico”, o le modalità blended di svolgimento del corso. Tali rilievi non tengono conto delle conoscenze e competenze effettivamente acquisite dalla ricorrente, come emerge dalla documentazione in atti, che dimostra una “diffusa sovrapposizione” tra le materie del percorso spagnolo e gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011 per il percorso italiano, oltre allo svolgimento di 300 ore di formazione pratica.

Il Tribunale censura inoltre la mancata considerazione, da parte dell’amministrazione, della possibilità di adottare misure compensative. Sul punto, richiama la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia UE, Sez. VI, 8 luglio 2021, C-166/2020), secondo cui, anche in assenza di un titolo abilitativo e in caso di divergenze sostanziali, lo Stato membro ospitante può esigere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze mancanti, eventualmente fissando misure di compensazione.

Infine, il Collegio rileva un profilo di incoerenza: il Ministero ha ammesso ai percorsi di specializzazione di cui all’art. 7 del D.L. n. 71/2024, come definiti dal D.I. n. 77/2025, docenti in possesso del medesimo titolo estero rilasciato dalla stessa università, ritenendolo evidentemente idoneo a soddisfare i requisiti di qualità. Il diniego impugnato risulta pertanto non esente da mende, non essendo chiare le ragioni per cui, in presenza dello stesso titolo ritenuto valido ai fini dell’ammissione ai nuovi percorsi, l’adozione di misure compensative non possa colmare le differenze formative.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è accolto e il provvedimento di diniego è annullato, con obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’istanza effettuando un’approfondita analisi della formazione e dell’esperienza professionale dell’interessata, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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