L’inerzia del Ministero nell’esecuzione del giudicato sulla carta docente integra inottemperanza (TAR Lazio n. 9092 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente integra gli estremi della inottemperanza, legittimando il ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a.. L’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando dell’adempimento, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, la mancata esecuzione del titolo giudiziale determina l’accoglimento del ricorso in ottemperanza con ordine all’Amministrazione di conformarsi al giudicato e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza, con sentenza n. 1600/2025, passata in giudicato, il riconoscimento del diritto all’accredito sulla carta docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/2024, per complessivi € 2.000,00. Nonostante la rituale notifica del titolo esecutivo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni del giudice ordinario, serbando un comportamento omissivo.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e sussistendo la competenza territoriale del Tribunale amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’Amministrazione era rimasta inerte nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, senza aver eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per la propria inerzia. Tale comportamento, secondo il giudice amministrativo, integra gli estremi della inottemperanza, richiamando il precedente di Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 2023.
La motivazione richiama la giurisprudenza consolidata in materia di giudizio di ottemperanza, evidenziando come lo scopo del rimedio sia quello di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. Il Collegio cita, in particolare, Corte Cost. n. 419 del 1995, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2 del 2012 e Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 2015, affermando che l’Amministrazione non ha alcuna discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento del giudicato.
Il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza n. 1600/2025 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, e ha nominato sin da ora il Direttore generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inerzia. La Corte ha invece rigettato la domanda di penalità di mora, ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti, con possibilità di valutazione in caso di perdurante inottemperanza.
Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, considerata la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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