Annullamento dell’intimazione per quote latte per illegittimità derivata dagli atti presupposti (TAR Lombardia n. 983 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale degli atti di imputazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, disposto per contrasto con il diritto eurounitario, determina l’illegittimità derivata dell’intimazione di pagamento che su di essi si fonda, sempre che tra gli atti sussista un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria e l’atto a valle sia stato tempestivamente impugnato insieme agli atti presupposti. La pendenza di un giudizio amministrativo che abbia ad oggetto il credito della pubblica amministrazione interrompe e sospende permanentemente la prescrizione dello stesso sino alla definizione del giudizio, anche quando questo non si concluda con una decisione di merito. L’obbligo di ricalcolo che ne deriva non viene meno per effetto dell’intervenuto annullamento, ma presuppone che il credito non sia prescritto.

Il Fatto

Il ricorrente, produttore di latte bovino, impugna l’intimazione di pagamento per oltre due milioni di euro e la cartella di pagamento per poco meno di mezzo milione, entrambe relative al prelievo supplementare per le campagne lattiero-casearie dal 1996/1997 al 2008/2009. Deduce il difetto di motivazione degli atti, la violazione della normativa sugli interessi, la prescrizione del credito e il contrasto della disciplina nazionale di calcolo del prelievo con il diritto eurounitario.

AGEA si costituisce, chiede il rigetto e solleva la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, essendo nel frattempo intervenuti annullamenti degli atti presupposti. ADER, ritualmente intimata, non si costituisce. Il ricorrente deposita istanza di rinvio per poter accedere alla procedura conciliativa introdotta dall’art. 10 ter della L. n. 103 del 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’istanza di rinvio e la rigetta. L’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm. ammette il differimento della trattazione solo per casi eccezionali. La decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dei tempi del processo. Quanto alla dedotta compromissione dell’accesso alla procedura conciliativa, la norma condiziona l’efficacia della proposta transattiva alla sola rinuncia ai contenziosi pendenti e all’acquiescenza a sentenze i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti: la definizione del giudizio non impedisce dunque l’accesso, che trova ostacolo solo nel passaggio in giudicato.

La Corte ricostruisce poi l’oggetto del ricorso e l’esito dei contenziosi pregressi. Quanto all’intimazione, per l’annata 1996/1997 è intervenuta la sentenza del Cons. Stato, Sez. II, 10 dicembre 2021 n. 8211, che ha annullato i provvedimenti di rettifica per contrasto con il diritto eurounitario. Per le annate 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 sono intervenute le sentenze del TAR Lazio n. 10692 del 23 giugno 2023, n. 5605 del 21 marzo 2024 e n. 18720 dell’11 dicembre 2023, quest’ultima confermata dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 1672 del 26 febbraio 2025. Quanto alla cartella relativa al 2002/2003, la sentenza del Cons. Stato, Sez. III, n. 3552 del 5 maggio 2022 ha annullato le comunicazioni di imputazione del prelievo, e la sentenza TAR Brescia n. 343 del 17 aprile 2023 ha annullato la stessa cartella.

Da qui la duplice statuizione. Per la cartella di pagamento, l’annullamento ad opera di altra sentenza determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Per l’intimazione, invece, l’annullamento degli atti presupposti ne comporta l’illegittimità derivata, non risultando intervenuto il discarico. Il Collegio richiama il principio per cui l’effetto caducante travolge gli atti successivi quando il provvedimento annullato ne costituisce il presupposto unico e imprescindibile (Cons. Stato n. 6695 del 24 luglio 2024). Accoglie pertanto il quarto motivo.

Passando alla prescrizione, la Corte la ritiene infondata. La pendenza dei giudizi relativi agli atti presupposti ha interrotto e sospeso il termine sino alla loro definizione, con sospensione permanente sino al termine del giudizio amministrativo. Richiama sul punto Cons. Stato n. 2086 del 14 marzo 2025 e n. 11168 del 27 dicembre 2023. Considera inoltre i periodi di sospensione di cui all’art. 8 quinquies, comma 10, della L. n. 33 del 2009 e quelli legati all’emergenza COVID. Il secondo motivo, relativo agli interessi, è invece rigettato: l’intimazione indica puntualmente annate e somme, e la decorrenza degli interessi è ricavabile dall’art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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