Esecuzione del giudicato lavorativo tramite ottemperanza e commissario ad acta (TAR Molise n. 7 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato la pubblica amministrazione al pagamento di somme. Ai fini dell’ammissibilità è sufficiente la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale, non essendo più richiesta, dopo le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022, la spedizione del titolo in forma esecutiva. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi entro un termine e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta. La nomina del commissario esclude, allo stato, i presupposti per la penalità di mora, salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, quantificato in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, non impugnata, era stata notificata all’amministrazione soccombente in copia informatica con attestazione di conformità.

Rimasta la condanna ineseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo l’ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della sentenza è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 21 luglio 2025. La notifica del titolo risulta regolare ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.

Su questo punto il Collegio ha precisato che, per effetto delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. apportate dal D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notifica del titolo con attestazione di conformità all’originale.

Quanto all’ambito del rimedio, il Tribunale ha ribadito che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli azionabili con l’ottemperanza, proprio perché l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è volto a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato allegato alcun elemento dimostrativo dell’adempimento. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, con pagamento nel termine ultimativo di 40 giorni dalla notifica o comunicazione. Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori 40 giorni.

Il Collegio non ha ravvisato, allo stato, i presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in ragione della nomina del commissario, salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese sono seguite la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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