Accertamento di conformità e nuova volumetria emergente: no alla sanatoria dell’interrato (TAR Sardegna n. 782 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 richiede che l’opera risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e attuativi sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. La proposta di “tombatura” della porzione interrata di un manufatto abusivo non è ammissibile quando, all’esito dell’intervento, residuino emergenze fuori terra di almeno 30 cm: la permanenza di una volumetria emergente, ancorché parziale, determina una nuova consistenza edilizia incompatibile con la destinazione urbanistica dell’area e, pertanto, non sanabile. La proposizione di una seconda istanza di accertamento di conformità, fondata su differenti soluzioni progettuali, comporta il superamento e l’assorbimento della precedente, con conseguente improcedibilità del ricorso avverso il relativo diniego per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un fondo ricadente in zona “S/1 – Giardini e verde pubblico attrezzato” e nel perimetro della fascia costiera del Piano Paesaggistico Regionale, realizzava sine titulo un fabbricato residenziale, successivamente sottoposto a sequestro preventivo e a ordine di demolizione. Dopo il primo diniego dell’istanza di accertamento di conformità, l’interessato presentava una nuova domanda proponendo l’integrale demolizione del piano terra e la “tombatura” della porzione interrata dell’edificio. Il Comune rigettava anche tale richiesta e, con successiva determinazione, disponeva l’acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, rilevando che la seconda istanza di accertamento di conformità, fondata su un progetto differente che non menzionava più il “pergolato”, aveva superato e sostituito la prima, rendendo sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione sulle censure avverso il primo diniego.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha valorizzato gli esiti dell’incombente istruttorio disposto con ordinanza n. 603/2025. La relazione del Servizio Edilizia privata, condivisa dai giudici, ha comprovato che la porzione interrata dell’edificio presenta un’emergenza di circa 30 cm dal terreno nei lati sud-est e sud-ovest, sicché la demolizione del solo piano terra non avrebbe eliminato la volumetria fuori terra residua.
La permanenza di tale emergenza, secondo il TAR, configura una nuova volumetria non assentibile, attesa la destinazione urbanistica dell’area, che ammette solo interventi di trasformazione del verde pubblico attrezzato previa pianificazione attuativa. Ne consegue l’infondatezza delle censure avverso il diniego di accertamento di conformità e avverso l’atto di acquisizione al patrimonio comunale, atteso il consolidarsi dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Nota della Redazione
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