Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Molise n. 6 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo azionato consista in una sentenza emessa dal giudice ordinario del lavoro, poiché l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la copia attestata conforme all’originale. La notifica del titolo giudiziale in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione debitrice soddisfa pertanto le formalità richieste dalla legge. Il commissario ad acta può essere nominato fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato.

Il Fatto

Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 33/2025 del 17.03.2025 ha accertato il diritto di una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, al beneficio della c.d. carta del docente, per l’importo complessivo di euro 1.500,00. Il giudice civile ha fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023, che ha esteso la provvidenza ai supplenti con servizio protratto fino al 30 giugno o al 31 agosto, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma.

Assunta l’inottemperanza dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Isernia in data 2.07.2025, e la notifica del titolo in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione già in data 18.03.2025.

Su quest’ultimo punto il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. A decorrere dal 28 febbraio 2023, per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: la novellata disposizione richiede che gli atti dell’autorità giudiziaria siano rilasciati in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica seguite dalla ricorrente risultano quindi adeguate alle formalità vigenti.

Il Collegio afferma poi che il titolo azionato, costituito da una sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli esperibili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che è previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il ricorso è ritenuto fondato anche nel merito, poiché la somma di euro 1.500,00 richiesta a titolo di capitale corrisponde a quella indicata nel titolo. Il TAR esclude invece la domanda relativa agli interessi o rivalutazione, qualificando come mero refuso il richiamo contenuto nel ricorso: dalla lettura del titolo emerge che il giudice civile ha condannato al pagamento della sola somma capitale.

Il Collegio ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione alle statuizioni entro il termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di inottemperanza perdurante, nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere in ulteriori 40 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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