Obbligo vaccinale militari, sospensione dal servizio e dalla retribuzione (TAR Lazio n. 1932 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 imposto al personale militare è legittimo, trovando giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e nel ragionevole bilanciamento con la tutela della salute collettiva. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione del dipendente che non ottemperi all’obbligo non integra violazione degli artt. 3, 35 e 36 Cost., poiché la mancata sottoposizione alla vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità di svolgere le mansioni in condizioni di sicurezza, con conseguente venir meno del sinallagma funzionale del contratto. La mancata erogazione dell’assegno alimentare è altresì giustificata, trattandosi di conseguenza di una libera scelta del lavoratore, non comparabile con le ipotesi di sospensione cautelare disposte in pendenza di procedimento penale o disciplinare.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto in servizio presso un reparto dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento con cui è stato sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per non essersi sottoposto all’obbligo vaccinale, unitamente all’atto di accertamento dell’inadempimento e agli atti presupposti. Ha chiesto inoltre la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Dopo la tutela cautelare monocratica e la sospensione impropria del giudizio in attesa delle decisioni della Corte costituzionale, il ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza, rappresentando nel frattempo la pendenza di un rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione impropria del giudizio. Il ricorrente non aveva dedotto il contrasto tra la direttiva 2000/78/CE e la normativa nazionale, ma il diverso contrasto tra il Regolamento UE n. 536/2014 e l’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Ne deriva che le precisazioni fornite dalla Corte di giustizia al Consiglio di Stato non sarebbero rilevanti nel giudizio.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte volta alla caducazione di norme di legge direttamente impugnate e comunque infondato. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui l’imposizione del trattamento sanitario trova giustificazione nel principio di solidarietà e il bilanciamento operato dal legislatore è ragionevole e non sproporzionato.
La Corte ha ribadito che la previsione dell’obbligo vaccinale, anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai tamponi, non è irragionevole rispetto ai dati scientifici disponibili. La sospensione dal servizio costituisce per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo di sicurezza inserito nel sinallagma contrattuale, coerente con l’art. 2087 cod. civ. e con l’art. 18 del d.lgs. n. 81/2008.
Quanto all’assegno alimentare, la Corte ha escluso la comparabilità con le ipotesi di sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale o disciplinare, nelle quali la misura è provvisoria e destinata ad essere travolta dall’esito dei procedimenti. Nel caso dell’inadempimento vaccinale è il lavoratore a sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza della prestazione.
È stata infine respinta la censura fondata sul Regolamento UE n. 536/2014: i vaccini oggetto di autorizzazione condizionata non costituiscono sperimentazione clinica, ma farmaci regolarmente immessi in commercio dopo il completamento dell’iter di valutazione di qualità, sicurezza ed efficacia. Il ricorso è stato quindi rigettato anche quanto alla domanda risarcitoria, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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