Ottemperanza del giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1668 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato quanto all’an e al quantum debeatur, ma il giudice non è vincolato ai conteggi presentati dal creditore. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’inottemperanza dell’amministrazione statale debitrice si accerta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le obbligazioni di somme di danaro. Il commissario ad acta può essere nominato in via anticipata, ma assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con le sentenze n. 1261 del 2024 e n. 1259 del 2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al difensore distrattario delle parti ricorrenti, a titolo di compensi professionali, la somma complessiva di euro 1.618,78. Le sentenze sono passate in giudicato e sono state ritualmente notificate, come attestato dalla documentazione prodotta.

L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dai titoli. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi ai giudicati limitatamente alle spese liquidate, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e di condannare l’intimato alle spese del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto. La sua funzione è soltanto quella di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione.

Tale precisazione opera in particolare per il capitale residuo e per gli interessi. Di questi ultimi va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della disciplina degli interessi legali e di mora. Il Collegio accerta inoltre che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali hanno a disposizione dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’azione esecutiva.

Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate, degli accessori di legge maturati e degli oneri connessi al titolo. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato: questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi sessanta giorni. Il Collegio esclude la corresponsione di alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del commissario.

Sulle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta. Il Tribunale dispone infine la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti competente per gli accertamenti sui profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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