Ottemperanza al giudicato di condanna dell’Amministrazione scolastica e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1670 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato quanto all’an debeatur, ma il giudice dell’ottemperanza non ha potere costitutivo del credito, limitandosi a consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendo l’esatta misura di capitale residuo e interessi essere verificata secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, l’Amministrazione va dichiarata inottemperante e le si assegna un termine per il pagamento, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Due sentenze, rese dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, e dal Tribunale di Biella, avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al difensore distrattario delle controparti, a titolo di compensi professionali, la somma complessiva di euro 1.586,55. I titoli erano passati in giudicato ed erano stati ritualmente notificati, ma l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento.

La parte creditrice ha così proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformazione ai giudicati, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. In vista dell’udienza camerale il ricorrente ha dato atto dell’avvenuta esecuzione della sentenza del Tribunale di Biella, insistendo per l’accoglimento quanto al solo titolo del Tribunale di Torino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Quanto al titolo del Tribunale di Biella, l’avvenuta soddisfazione della pretesa ha giustificato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm.

Il ricorso è stato invece accolto con riguardo alla sentenza del Tribunale di Torino n. 2441 del 2024, recante la condanna a favore del difensore distrattario per complessivi euro 359,14. Il Tribunale ha però precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Da qui la riaffermazione che l’entità delle somme, come calcolata dal ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Il Collegio ha altresì constatato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento del capitale, degli accessori di legge, degli oneri e degli interessi legali maturati. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se direttamente investito dal creditore. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di causa, ed è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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