Limiti del commissario ad acta nell’ottemperanza a sentenze del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2257 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può integrare il dictum di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, sicché è inammissibile la domanda volta a ottenere la rivalutazione monetaria sulla somma capitale quando il titolo azionato nulla abbia disposto sul punto. La domanda di pagamento degli interessi e della rivalutazione sino all’effettivo soddisfo resta comunque infondata se il ricorrente non versa alcun elemento probatorio a suo sostegno. La nomina del commissario ad acta consegue al decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione e avviene su istanza di parte; al commissario che sia dirigente della stessa amministrazione intimata non spetta alcun compenso, rientrando l’attività di ausiliario nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario, ha agito in forza di tre sentenze del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro, passate in giudicato per mancata impugnazione, tutte notificate all’amministrazione. Ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di € 3.346,23 a titolo di spese legali, oltre interessi, rivalutazione, rimborso del contributo unificato, IVA e CPA, sino all’effettivo soddisfo.
Ha inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione e la condanna dell’amministrazione alle spese di lite. L’amministrazione si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza depositata in atti, con cui il ricorrente, pur non prendendo parte alla camera di consiglio, ha chiesto di trattenere in decisione il giudizio: si tratta di incombente difensivo non previsto da alcuna disposizione di rito vigente.
Nel merito il Tribunale ha verificato i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione delle sentenze — attestata da apposita certificazione di cancelleria — e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31/12/1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28/02/1997, n. 30. Ha quindi accolto parzialmente il ricorso.
È stata invece rigettata la domanda di pagamento della rivalutazione sulla sorta capitale. Il giudice amministrativo ha osservato che il giudice di prime cure nulla ha disposto sul punto e che è precluso al Tribunale integrare il dictum di sentenze del Giudice ordinario ormai passate in giudicato, richiamando T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, sent. 10.04.2025, n. 672. In via ulteriore e autonoma, dalla documentazione versata dal ricorrente non è dato evincere alcun elemento a supporto della domanda, giudicata infondata nel merito.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, nominando per il caso di decorso infruttuoso, su istanza di parte, quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario: l’ausiliario è dirigente della stessa amministrazione resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5 sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in € 552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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