Inottemperanza all’ordine di demolizione e acquisizione gratuita al patrimonio comunale (TAR Campania n. 2301 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la connessa sanzione pecuniaria presuppongono la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione e non richiedono la prova di una volontà elusiva del trasgressore. La parziale rimozione delle opere abusive non integra l’inottemperanza, che resta configurata finché non sia completata la riduzione in pristino di tutte le opere oggetto dell’ordine. Le circostanze sopravvenute, come la riclassificazione del rischio idraulico dell’area, non incidono sulla legittimità del provvedimento adottato in relazione a un’inottemperanza già maturata.
Il Fatto
La ricorrente impugna la determina con cui il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, contestando la sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione.
L’ordinanza di demolizione era stata emessa nel 2017 e confermata da una sentenza penale di condanna recante anch’essa l’ordine di demolizione, previa confisca. Nel 2022 un sopralluogo accertava la persistenza dell’ampliamento volumetrico e della tettoia. Con motivi aggiunti la ricorrente deduce la sopravvenuta riclassificazione idraulica dell’area e la parziale rimozione delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’area di contestazione riguarda un ampliamento volumetrico della zona residenziale al piano terra e una tettoia, oltre ad altri interventi successivamente rimossi. La consistenza degli abusi risulta dal verbale di sopralluogo e dalla sentenza penale di condanna, che ne ha escluso la legittimità.
I motivi del ricorso introduttivo non sono condivisi. La legittimità delle opere oggetto di demolizione è esclusa dal giudice penale e comunque emerge dalla loro natura, tale da ampliare volumi e superfici autorizzate senza alcun titolo.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale giudica ininfluente la sopravvenuta determinazione dell’Autorità di Bacino sul rischio idraulico, poiché l’inottemperanza si era già perfezionata nel 2022. Le ulteriori censure, volte a negare il presupposto dell’acquisizione, sono inammissibili perché introdotte per la prima volta con i motivi aggiunti, senza essere state prospettate nel ricorso introduttivo.
Per completezza, il Collegio le ritiene comunque infondate: il provvedimento impugnato si fonda sulla mancata completa esecuzione dell’ordine di ripristino, circostanza non contestata. Alla parziale rimozione degli abusi non può quindi riconoscersi alcun rilievo, poiché l’ordine imponeva la riduzione in pristino di tutte le opere.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in favore del Comune e distratte al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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