Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: spese distratte e legittimazione (TAR Sicilia n. 2480 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il ricorrente difetta di legittimazione attiva in relazione al capo della sentenza che ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Per effetto della distrazione, il relativo credito spetta direttamente al difensore distrattario, unico soggetto legittimato a pretenderne il pagamento e ad agire per l’esecuzione del corrispondente capo della decisione. Il ricorso è, pertanto, inammissibile in parte qua, mentre è fondato, e va accolto, per le statuizioni di natura retributiva e per l’accreditamento della Carta elettronica del docente.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza alla sentenza n. 721/2025 del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro, pubblicata il 28 luglio 2025 e passata in giudicato. Con quella decisione il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto all’accreditamento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’importo di euro 500,00, nonché il diritto al pagamento di euro 2.702,17 a titolo di retribuzione professionale, oltre interessi legali sino al saldo, e aveva condannato l’Amministrazione alle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Dedotta l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito dopo il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di legge, la ricorrente ha domandato la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alla rifusione delle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., l’azione è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando. Il titolo esecutivo risultava passato in giudicato, come attestato dalla Cancelleria in data 29 novembre 2025, era stato ritualmente notificato e alla data del ricorso era ampiamente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Il Tribunale ha tuttavia rilevato d’ufficio, sottoponendo la questione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un profilo di parziale inammissibilità. Per effetto della distrazione delle spese disposta dal giudice del lavoro, il relativo credito spetta direttamente al difensore distrattario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretenderne il pagamento e ad agire per l’esecuzione del corrispondente capo della decisione. Ne consegue che la ricorrente difetta di legittimazione attiva con riferimento alla domanda di ottemperanza concernente le spese distratte, con conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua.
Per il resto, sussistendo tutti i presupposti, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato limitatamente alle statuizioni concernenti l’accreditamento della Carta elettronica del docente, il pagamento della somma di euro 2.702,17 e la corresponsione degli interessi legali, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale ha esteso per analogia la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge.
È stata altresì accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015, non emergendo un effetto manifestamente iniquo: l’inadempimento si era protratto senza giustificazione, gli obblighi imposti dal titolo non presentavano particolare complessità e l’Amministrazione non aveva rappresentato ragioni ostative. La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali riconosciuti dal titolo esecutivo, per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate in ragione della parziale inammissibilità.
Nota della Redazione
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