Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 930 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso con il quale parte ricorrente abbia impugnato il provvedimento di reiezione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, allorché la stessa dichiari, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia, in quanto il provvedimento impugnato è stato superato dagli eventi. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’accertamento della fondatezza o meno delle pretese azionate, essendo sufficiente la sopravvenuta mancanza dell’interesse, che costituisce condizione dell’azione. In presenza di tale dichiarazione, il giudice adotta la pronuncia ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., con possibile integrale compensazione delle spese di lite e dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio aveva respinto la richiesta di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (GaE), deducendo una pluralità di motivi di diritto. Il ricorso veniva tempestivamente notificato e depositato, con costituzione delle amministrazioni resistenti. In prossimità dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, la ricorrente depositava memoria con cui dichiarava di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia, atteso che il provvedimento era stato nel frattempo superato dagli eventi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, a seguito della dichiarazione di parte ricorrente, la controversia non potesse essere definita nel merito, ma andasse dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia è stata adottata in coerenza con le vincolanti dichiarazioni della ricorrente, che avevano reso la decisione non più necessaria ai fini della tutela della posizione soggettiva azionata.
Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., che contempla l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga la carenza di interesse. La dichiarazione resa dalla parte costituisce manifestazione espressa della cessazione della necessità di tutela, con conseguente venir meno della condizione dell’azione.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, ritenendo sussistenti i presupposti, e ha dichiarato l’irripetibilità del contributo unificato. La sentenza è stata infine rimessa all’esecuzione dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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