Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 2482 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale. Presupposti dell’azione sono il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza adempimento. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e può nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta quando l’inadempimento si protragga senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentino particolare complessità e l’amministrazione non abbia rappresentato ragioni ostative.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro n. 547/2024, pubblicata il 13 dicembre 2024 e passata in giudicato. Con quel titolo il giudice del lavoro aveva accertato il diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 28 gennaio 2025 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 22 gennaio 2026. Persistendo l’inerzia del Ministero, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sicilia ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, muovendo dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

Il Collegio ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti. Il titolo giudiziale è definitivo ed è stato ritualmente notificato. Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza che il Ministero avesse dato esecuzione alle statuizioni. La sentenza di condanna aveva imposto un obbligo conformativo puntuale e specifico, avendo accertato il diritto alla Carta docente ex art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Accertata l’inottemperanza, il TAR ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, mediante attribuzione della Carta elettronica per l’importo di euro 1.000,00 oltre accessori. Ha inoltre nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

Il Collegio ha poi accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., escludendo un effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si era protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentavano particolare complessità e l’amministrazione non aveva rappresentato ragioni ostative. La penalità è determinata negli interessi legali sull’importo riconosciuto per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della natura seriale del contenzioso e del limitato valore della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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