Rigetto del progetto a consuntivo e calcolo dei consumi ex ante: necessaria la misura reale per il risparmio energetico (TAR Lazio n. 13750 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi per l’efficienza energetica, il progetto a consuntivo deve essere supportato da una misura reale dei consumi ex ante, relativa a un periodo di almeno 12 mesi con frequenza giornaliera. Il calcolo teorico basato sulla moltiplicazione della potenza nominale per le ore di funzionamento è ammesso solo nell’ipotesi di cui alla lett. b) del paragrafo 1.3 dell’Allegato 1 al d.m. 11 gennaio 2017, ovvero quando dalle schede tecniche risulti un consumo ex ante superiore a quello di riferimento. Il GSE conserva il potere di richiedere la documentazione tecnica ritenuta più idonea a comprovare i requisiti per il rilascio degli incentivi, senza che la normativa individui un elenco tassativo di atti. Infine, la disciplina di cui all’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020 si applica ai procedimenti di annullamento d’ufficio e di decadenza dagli incentivi, non già ai provvedimenti di rigetto di un progetto a consuntivo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Gestore dei Servizi Energetici aveva comunicato il rigetto di un progetto a consuntivo presentato per l’ammissione agli incentivi, contestando la carenza di motivazione e l’illegittimità delle ragioni poste a fondamento del diniego. Con successivi motivi aggiunti, la società deduceva la violazione dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, sostenendo che le modifiche introdotte all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 avrebbero imposto al GSE il potere di rideterminare l’incentivo, applicando una decurtazione percentuale, piuttosto che il rigetto dell’istanza. Il GSE si costituiva in giudizio per resistere alle pretese attoree.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la motivazione del diniego per la mancata allegazione dei consumi ante intervento riferiti a un periodo di almeno 12 mesi. Il giudice ha richiamato la lett. a) del paragrafo 1.3 dell’Allegato 1 al d.m. 11 gennaio 2017, evidenziando come la regola generale imponga di disporre di una misura reale del consumo energetico. Il criterio di calcolo teorico, basato sulle schede tecniche di prodotto, è consentito solo nel caso specifico della lett. b), quando risulti un consumo ex ante superiore a quello di riferimento. Nel caso di specie, la società non aveva trasmesso dati reali, sicché la motivazione del provvedimento non poteva ritenersi censurabile.
La Corte ha poi esaminato l’ulteriore censura relativa alla mancata allegazione di una descrizione dettagliata del programma di misura e dell’indicazione nelle planimetrie dei punti di misura. Pur avendo la ricorrente affermato di aver effettuato i calcoli in base alla norma UNI EN 12464-1, la stessa aveva ammesso di non aver fornito l’indicazione grafica richiesta. Il Collegio ha condiviso la valutazione del GSE secondo cui tale carenza è decisiva, poiché la planimetria è indispensabile per individuare, in fase di rendicontazione, i punti a campione per le misurazioni dei livelli di illuminamento. La società non aveva inoltre fornito la prova dell’inutilità delle richieste istruttorie.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, incentrato sull’applicabilità dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, la Corte ne ha escluso la rilevanza, condividendo l’orientamento secondo cui l’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020 delimita il proprio ambito di applicazione ai procedimenti di annullamento d’ufficio in corso e ai provvedimenti di decadenza dagli incentivi oggetto di ricorsi pendenti. La fattispecie in esame riguardava invece un provvedimento di rigetto di un progetto a consuntivo, nei cui confronti la ricorrente non aveva proposto istanza di riesame. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese di lite a fronte della complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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