Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2395 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Una volta accertato l’inadempimento dell’amministrazione debitrice, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato nei modi e nei tempi stabiliti. Alla condanna all’adempimento si accompagna la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo, nonché la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, con onnicomprensività del compenso dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto il suo diritto all’accredito della carta del docente per l’anno scolastico 2023/24, oltre rivalutazione e interessi. L’amministrazione, costituitasi in giudizio con atto di mera forma, non ha dato esecuzione al titolo.

La questione giunge davanti al giudice amministrativo perché il Ministero debitore è rimasto inerte nonostante il titolo esecutivo fosse divenuto definitivo e ritualmente notificato.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso concreto il passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria competente, con conseguente fondatezza della pretesa esecutiva.

Il Collegio ha poi scrutinato gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. È stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo all’amministrazione, e il ricorso è stato notificato e depositato ritualmente. L’inadempimento del Ministero ha quindi condotto all’accoglimento.

Il Tribunale ha ordinato l’esecuzione del giudicato mediante accreditamento della somma spettante entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Ha inoltre accolto la domanda di fissazione della penalità di mora, applicando l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. L’esclusione dell’effetto manifestamente iniquo è stata motivata in ragione della protrazione ingiustificata dell’inadempimento, della non complessità degli obblighi imposti e dell’assenza di ragioni ostative rappresentate dall’Ente.

La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessiva dovuta per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega, che provvederà su istanza di parte nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha richiamato, in via analogica, l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, per escludere ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Le spese di lite, liquidate tenuto conto del carattere seriale della materia e del non elevato livello di complessità, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *