Onere probatorio sulla datazione dell’abuso edilizio e ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 2396 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione edilizia, l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione del manufatto grava sul proprietario che invochi l’anteriorità dell’opera rispetto al regime sanzionatorio applicabile, costituendo fatto impeditivo della legittimità dell’ordine demolitorio. L’Amministrazione è tenuta ad accertare lo stato dei luoghi e l’assenza di titolo edilizio, non a fornire la prova positiva della data di edificazione. L’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è atto dovuto e vincolato: non richiede motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico al ripristino, neppure se adottato a distanza di anni, né ponderazione comparativa con le esigenze abitative dell’interessato. I profili relativi alla demolizione selettiva e alla sanzione pecuniaria sostitutiva attengono alla fase esecutiva e non incidono sulla validità del provvedimento repressivo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato ad uso abitativo e di una tettoia, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre al verbale di sopralluogo e alla nota di trasmissione. Ha chiesto inoltre l’annullamento, per quanto occorre, del decreto con cui l’Autorità di Bacino regionale ha classificato l’area come sito di attenzione idraulica, nella parte in cui imporrebbe un vincolo di inedificabilità assoluta.
Il ricorrente sostiene che l’immobile insiste su terreno di proprietà familiare esistente prima del 1967 e adibito ad abitazione stabile, contestando la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione e deducendo il difetto di istruttoria sull’epoca delle opere, la violazione del principio di proporzionalità rispetto alla vita familiare e l’erronea lettura della disciplina del vincolo idraulico. Ha formulato istanza istruttoria per accertare datazione, consistenza e qualificazione edilizia dei manufatti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal principio consolidato secondo cui, nella materia repressiva edilizia, l’onere di provare l’epoca di realizzazione del manufatto grava sul proprietario, trattandosi di fatto impeditivo della legittimità dell’ordine demolitorio. L’Amministrazione deve accertare lo stato dei luoghi e l’assenza di titolo, non la data di edificazione. A sostegno richiama CGARS n. 395 del 2025, CGARS n. 219 del 2023 e plurimi precedenti del Cons. Stato (n. 10904 del 2022, n. 3304 del 2020, n. 2115 del 2019, n. 3696 del 2019, n. 1391 del 2018).
Esaminando il primo motivo, il Collegio rileva che la documentazione prodotta dal ricorrente — aerofotogrammetria storica, atto di compravendita del 1996 con dichiarazione dell’alienante sull’anteriorità al 1967 e perizia giurata del medesimo anno — non raggiunge il livello probatorio richiesto. L’aerofotogrammetria, priva di georeferenziazione puntuale, ha valore meramente indiziario; la dichiarazione negoziale è dichiarazione di parte; la perizia attesta la presenza dell’immobile solo in epoca successiva. Manca la prova dell’identità e della continuità materiale e volumetrica tra la pregressa edificazione rurale e il manufatto oggetto dell’ordine.
La relazione istruttoria del Comune, fondata sui rilievi del sopralluogo e sulla consultazione degli archivi — dai quali non risultano titoli edilizi né istanze di sanatoria — non è stata smentita. Il ricorrente non ha assolto l’onere probatorio, permanendo l’incertezza sull’epoca di realizzazione e la conseguente legittimità dell’applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio esclude che il diverso orientamento del CGARS (ord. caut. 8 settembre) trovi applicazione, difettando un principio di prova qualificato e non essendo l’Amministrazione rimasta silente. Gli approfondimenti istruttori non hanno fatto emergere elementi seri e specifici idonei ad attivare i poteri istruttori officiosi del giudice, che non possono supplire al mancato assolvimento dell’onere del privato: sono quindi escluse verificazione e consulenza tecnica (Corte cost. n. 77/2007; Cons. Stato n. 4322/2018; Ad. Plen. n. 7/2014).
Quanto alla demolizione selettiva e alla sanzione pecuniaria sostitutiva, i profili attengono alla fase esecutiva e non condizionano la validità dell’ordine, che è atto dovuto. Il secondo motivo è infondato: la tutela del domicilio e della vita familiare non esclude le misure ripristinatorie, la cui proporzionalità è già operata dal legislatore; né il tempo trascorso né la destinazione ad abitazione principale paralizzano il potere repressivo. L’ordine non richiede motivazione su ulteriori ragioni di pubblico interesse (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2017). La demolizione è la regola e la conservazione l’eccezione (Corte cost. n. 140 del 2018). Il terzo motivo è recessivo, non potendo incidere sull’obbligatorietà dell’ordine. Il ricorso è rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
Nota della Redazione
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