Ricorso inammissibile contro bando che omette messa a gara immobile (TAR Veneto n. 1358 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso gli avvisi di una procedura a evidenza pubblica che non includono un determinato immobile tra quelli da assegnare è inammissibile tanto per tardività quanto per difetto di interesse, allorché l’Amministrazione abbia già in precedenza rigettato in modo inequivoco l’istanza di assegnazione di quello spazio con un atto di contenuto provvedimentale, non impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni. Il provvedimento di diniego cristallizza la posizione dell’Amministrazione sulla non disponibilità del bene, e la mancata impugnazione nei termini preclude la possibilità di contestare quella scelta per via indiretta attraverso gli atti successivi. L’annullamento degli avvisi relativi ad altri immobili, inoltre, non produce alcun effetto utile per il ricorrente, non essendo idoneo a imporre all’Amministrazione di bandire lo spazio richiesto; la via corretta è la costituzione in mora e l’eventuale impugnazione del diniego espresso o del silenzio-inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente svolge da anni attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio all’interno del Mercato Ortofrutticolo comunale, occupando alcuni locali in forza di atto di concessione e di successivo rinnovo. Dal gennaio 2021 aveva più volte chiesto al Comune l’assegnazione di un ulteriore locale, adiacente ai propri spazi, all’epoca utilizzato come deposito di attrezzature di pulizia.

Il Comune aveva respinto le varie istanze, da ultimo con una nota del 24.6.2022, con cui aveva comunicato che il locale richiesto non era disponibile perché già concesso a una cooperativa. Nel gennaio 2024 l’Amministrazione ha pubblicato due avvisi per l’assegnazione di altri spazi del mercato, senza includere il locale di interesse della ricorrente. Quest’ultima ha allora impugnato gli avvisi nella parte in cui non prevedevano la messa a gara di quello spazio, deducendo violazione del regolamento comunale, dell’art. 10 della legge n. 125/1959 e dei principi di concorrenza e parità di trattamento, e censurando una clausola dell’avviso che subordinava l’ammissione all’assenza di contenzioso in corso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per tardività e la ritiene fondata. Oggetto sostanziale del contendere è la pretesa della ricorrente a che il Comune includesse il locale tra gli spazi da bandire. La nota del 24.6.2022, con cui l’Amministrazione ha comunicato la non disponibilità dello spazio, costituisce il provvedimento con cui l’istanza di assegnazione è stata definitivamente rigettata, cristallizzando la posizione dell’ente.

Quella nota, di contenuto provvedimentale inequivoco, era già conosciuta dalla ricorrente, che l’aveva contestata con una propria nota senza però proporre alcuna impugnazione giurisdizionale nel termine decadenziale di sessanta giorni. Secondo il Collegio, la scelta di attendere gli esiti delle procedure avviate nel gennaio 2024, per poi impugnare quegli avvisi nella parte in cui non includevano il locale, non è idonea a rimediare alla tardività dell’omessa impugnazione dell’atto lesivo. Gli avvisi impugnati riguardano esclusivamente altri locali e non recano alcuna statuizione in ordine a quello richiesto.

Del pari fondata è la connessa eccezione di difetto di interesse. I provvedimenti gravati dispongono l’assegnazione di spazi diversi e non incidono sull’interesse pretensivo fatto valere. Il loro annullamento non potrebbe produrre alcun effetto utile, non essendo idoneo a imporre al Comune di bandire una procedura per lo spazio in questione. Il Tribunale indica la via processuale corretta: la costituzione in mora dell’Amministrazione affinché provveda, e l’eventuale successiva impugnazione del diniego espresso o del silenzio-inadempimento.

Le eccezioni, in quanto fondate, assorbono ogni ulteriore questione di rito e di merito, compresa quella relativa alla clausola sul contenzioso. Su quest’ultima il Collegio osserva comunque che l’esame è precluso dall’ulteriore rilievo, già svolto in sede cautelare, che la ricorrente aveva presentato la propria offerta prima della proposizione del ricorso, sicché al momento della domanda di partecipazione non poteva dirsi sussistente alcun contenzioso in corso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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