Payback dispositivi medici: la determinazione regionale delle quote è attività vincolata, la giurisdizione è del giudice ordinario (TAR Lazio n. 12041 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, la determinazione dei tetti e la certificazione del relativo scostamento competono esclusivamente allo Stato, mentre gli enti del Servizio sanitario regionale e le Regioni svolgono una fase successiva di natura meramente esecutiva, tecnica e contabile. La ricognizione delle fatture e la certificazione del fatturato delle singole aziende fornitrici, la verifica di coerenza dei dati, la compilazione dell’elenco dei soggetti obbligati al ripiano e la richiesta dei relativi pagamenti costituiscono attività integralmente vincolata, priva di margini di discrezionalità, anche tecnica, e si risolvono in un mero accertamento matematico-contabile. Ne consegue che l’atto regionale o subregionale non è espressione di potere autoritativo e la situazione giuridica del fornitore, che vanta un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale al corretto calcolo delle somme dovute, è tutelabile dinanzi al giudice ordinario, secondo il criterio del petitum sostanziale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle forniture di dispositivi medici a enti del Servizio sanitario nazionale, impugnava dinanzi al TAR Lazio, con atto di costituzione in giudizio a seguito di opposizione a ricorso straordinario, gli atti regionali e subregionali con cui la Regione Veneto aveva ripartito tra le aziende fornitrici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, nonché gli atti statali presupposti già gravati con precedente ricorso straordinario, trasposto in un separato giudizio definito “portante”.
La ricorrente deduceva nove motivi di gravame, tra cui la violazione degli artt. 9-ter e 9-ter, comma 8 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, dei principi del giusto procedimento e di proporzionalità, nonché plurime censure di illegittimità costituzionale. Chiedeva, in limine litis, la riunione con il giudizio concernente gli atti statali e, in via cautelare, la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il giudizio “portante”, instaurato avverso il quadro regolatorio nazionale, era stato respinto con sentenza di questo stesso TAR, con la conseguenza che l’impugnativa degli atti statali riproposta nel presente giudizio si configurava come duplicazione di azione, non essendo più valutabile l’originaria censura.
Il thema decidendum è stato pertanto circoscritto all’esame dei soli provvedimenti regionali e subregionali di individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano e delle relative quote debitorie. Su tale parte, il Collegio ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti, conformandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale del TAR Lazio.
La Corte ha evidenziato che il sistema del c.d. payback si articola su due piani distinti: l’uno, di competenza statale, relativo alla fissazione dei tetti di spesa e alla certificazione dello scostamento; l’altro, affidato alle Regioni e agli enti del servizio sanitario, di natura esecutiva e contabile. In quest’ultima fase, la Regione non esercita alcun potere autoritativo, ma si limita a un accertamento matematico-contabile del fatturato e alla conseguente richiesta di pagamento.
Ne deriva che la posizione giuridica del fornitore, che contesta di dover pagare o di dover pagare una somma minore, non è intermediata dal potere amministrativo ma sorge direttamente dalla legge e dagli atti statali che determinano il tetto e certificano il superamento; l’importo dovuto è calcolato applicando una percentuale legale al fatturato, sicché la società vanta un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale al corretto calcolo delle somme. La domanda è stata quindi dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, con declaratoria di spettanza della cognizione al giudice ordinario.
Il Collegio ha infine respinto l’istanza di riunione con gli altri giudizi concernenti atti di diverse Regioni, ritenuta non più utile e di ostacolo all’eventuale trasposizione delle cause dinanzi a giudici ordinari territorialmente diversi, e ha compensato le spese di lite tra tutte le parti costituite.
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Nota della Redazione
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