Inammissibile l’ottemperanza senza notifica del titolo presso il domicilio reale (TAR Sicilia n. 2389 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è inammissibile quando non risulti provata la rituale notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997. Da quella sola notificazione decorre il termine dilatorio di centoventi giorni, il cui mancato decorso impedisce l’esperimento dell’azione esecutiva. La notificazione effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e non presso il domicilio reale dell’Amministrazione, non integra il presupposto di legge. La prova della notificazione deve essere fornita mediante deposito del file EML, unico formato idoneo a documentare integralmente le intestazioni del messaggio di posta elettronica certificata, con attestazione di mittente, destinatario, data, ora ed esito della trasmissione.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per tre anni scolastici, per un importo complessivo di euro 1.500,00.

Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante le ulteriori notifiche e i solleciti, la ricorrente ha domandato l’esatta ottemperanza e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita sostenendo che il giudizio dovesse essere limitato al caricamento di euro 1.000,00, essendo stata rigettata per prescrizione la domanda relativa a una annualità, e contestando la debenza delle spese liquidate in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare il presupposto processuale dell’azione esecutiva nei confronti delle Amministrazioni dello Stato. L’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 subordina l’esperibilità dell’azione al decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’Amministrazione debitrice.

Con una precedente ordinanza collegiale il Tribunale aveva già rilevato che la documentazione prodotta non era idonea a comprovare la rituale notificazione, perché non depositata in formato EML. Il Collegio ha precisato che tale formato è l’unico in grado di documentare integralmente il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo delle intestazioni complete attestanti mittente, destinatario, data e ora di invio e ricezione, nonché esito della trasmissione.

È stato dunque disposto un incombente istruttorio, con assegnazione di un termine di quindici giorni dalla comunicazione della pronuncia per il deposito della prova della notificazione presso il domicilio reale del Ministero resistente.

Dall’esame della documentazione depositata in adempimento dell’incombente è tuttavia emerso che il file EML attestava la notificazione del titolo esecutivo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso il relativo indirizzo di posta certificata, e non presso il domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, come richiesto dalla norma. La notificazione presso l’Avvocatura non è stata ritenuta equivalente al fine di integrare il presupposto di legge.

Ne è conseguita la mancata dimostrazione del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e, quindi, l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della natura della controversia e della definizione della stessa in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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