Ottemperanza al giudicato anche per le spese distratte al difensore antistatario (TAR Emilia-Romagna n. 213 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per la sola parte della pronuncia del giudice ordinario che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa. Per effetto di tale statuizione si instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un giudizio di esecuzione del giudicato per conseguire l’utilità negata dal comportamento omissivo dell’Amministrazione. Le domande della parte vittoriosa e del difensore antistatario, avendo ad oggetto il medesimo titolo giudiziale, possono essere proposte con un unico ricorso. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un Commissario ad acta, applicando la somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sul dovuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, con sentenza n. 583/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la carta del docente, con le stesse regole del personale di ruolo, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo di euro 1.000,00, oltre interessi, e a rifondere le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Notificata la sentenza e formatosi il giudicato, la ricorrente e il suo difensore hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, lamentando il perdurante inadempimento dell’Amministrazione sia per il credito della docente sia per quello del difensore distrattario. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha versato quanto dovuto alla docente, permanendo l’inottemperanza per il credito del difensore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm., rilevando l’omesso adempimento non contestato dall’Amministrazione, neppure costituitasi. È risultato inoltre scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97), decorrente dalla notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
La questione centrale attiene alla legittimazione del difensore antistatario. Il giudice amministrativo ha richiamato l’orientamento secondo cui, per effetto della statuizione sulle spese distratte, si instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra il difensore e la parte soccombente. Da ciò deriva la legittimazione del primo a proporre un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, volto a conseguire l’utilità negata dall’inadempimento (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2854 del 2024).
Poiché entrambe le domande avevano ad oggetto il medesimo titolo giudiziale, il Tribunale ha ritenuto legittima la loro proposizione con un unico ricorso. Ha però dichiarato la cessazione della materia del contendere per la domanda della docente, essendo sopravvenuto il pagamento della carta del docente.
Resta l’accoglimento della sola domanda del difensore. Il Ministero è condannato a dare esecuzione al giudicato per il saldo delle spese di lite liquidate in favore del difensore distrattario, entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Ha inoltre accolto la domanda di condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto, decorrenti dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione in via sostitutiva.
Nota della Redazione
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