Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Sicilia n. 2387 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario e, verificati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, ordina all’amministrazione debitrice il pagamento della somma liquidata. Il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, senza spontanea esecuzione, integra il presupposto dell’ordine. All’inerzia consegue la nomina del commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali. Il titolo esecutivo delimita l’oggetto dell’ottemperanza: gli accessori non riconosciuti dal giudice del lavoro non possono essere attribuiti in questa sede.

Il Fatto

La ricorrente, docente assunta con contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2024/2025, ha ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 4.728,31, oltre interessi legali e spese di lite.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione. Persistendo l’inerzia del Ministero, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sicilia ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato e che è stata ritualmente notificata all’amministrazione debitrice, con conseguente decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Esclusa ogni spontanea esecuzione del titolo, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione mediante pagamento della sorte capitale di euro 4.728,31, oltre interessi legali come riconosciuti dal titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Il giudice ha inoltre nominato sin d’ora il commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inadempimento, individuandolo nel Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, e senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Il TAR ha escluso un effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e l’ente, pur costituitosi, non ha dedotto altre ragioni ostative. La misura è determinata negli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale pagamento.

Il Collegio ha infine delimitato l’oggetto dell’ottemperanza al contenuto del titolo: quanto alle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari, nel ricorso non risulta proposta alcuna specifica domanda di esecuzione, né i difensori agiscono in proprio; quanto agli accessori, il titolo riconosce esclusivamente gli interessi legali, senza rivalutazione monetaria. Le spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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