Esclusione per debito fiscale certificato e carattere vincolato del provvedimento di gara (TAR Sicilia n. 2235 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle entrate in ordine alla regolarità fiscale del concorrente costituiscono dichiarazioni di scienza che fanno prova fino a querela di falso e si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti. Ne deriva che, in presenza di una cartella di pagamento non impugnata nel termine di sessanta giorni e di una comunicazione di irregolarità dell’Agenzia, il provvedimento di esclusione ex art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 ha carattere vincolato. Il sopravvenuto sgravio integrale del debito, intervenuto dopo l’emanazione dell’atto di esclusione, non ne determina l’illegittimità, né la mancata comunicazione di avvio del procedimento è idonea a inficiarlo, ove risulti che la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto mutarne l’esito ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente aveva partecipato a una gara indetta per lavori di manutenzione straordinaria di un distaccamento dei Vigili del fuoco, conseguendo nel febbraio 2026 una proposta di aggiudicazione. Con provvedimento del 27 marzo 2026 l’amministrazione ha revocato quella proposta ed escluso l’operatore, richiamando violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi tributari risultanti da certificazione dell’Agenzia delle entrate.
Con successivo verbale di gara del 15 aprile 2026 la stazione appaltante ha riaperto le operazioni, confermato l’esclusione e proposto l’aggiudicazione in favore della controinteressata. La ricorrente ha impugnato entrambi gli atti davanti al giudice amministrativo, deducendo che il debito fiscale era stato integralmente sgravato il 10 aprile 2026 e che la rateizzazione era stata avviata prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Ha inoltre lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, muovendo dalla cornice normativa dell’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 e dall’all. II.10, che individua come gravi le violazioni eccedenti la soglia dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 e come definitive quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più impugnabili. Ha richiamato l’orientamento secondo cui l’esclusione può essere neutralizzata solo se il pagamento o l’impegno vincolante si perfezionano anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Il punto centrale è la natura della certificazione fiscale. Il Collegio ha richiamato l’Adunanza plenaria n. 7/2024, per la quale i certificati delle autorità competenti sulla regolarità fiscale sono dichiarazioni di scienza che fanno prova fino a querela di falso e si impongono alla stazione appaltante. Sul concorrente grava un onere di verifica dei dati e, se del caso, di impugnazione, non potendo l’amministrazione dubitare delle attestazioni in assenza di querela di falso.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale ha rilevato che il debito era cristallizzato in una cartella di pagamento di importo superiore alla soglia, notificata nel novembre 2025 e mai impugnata. L’amministrazione ha emanato il provvedimento di esclusione in un momento in cui la ricorrente era già decaduta dalla rateizzazione per il mancato versamento di una rata e aveva presentato solo un’istanza di autotutela, mentre nel DGUE aveva dichiarato l’assenza di pendenze fiscali.
Lo sgravio integrale risale al 10 aprile 2026, dunque dopo l’esclusione e dopo il verbale di riapertura della gara, ed è stato comunicato all’amministrazione solo con l’istanza di autotutela del 21 aprile 2026. Gli atti impugnati, al momento della loro adozione, si fondavano su risultanze legittime e vincolanti.
Quanto al profilo procedimentale, il Collegio ha escluso la rilevanza del vizio, richiamando l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: poiché le certificazioni fanno fede fino a querela di falso, il provvedimento era vincolato e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto mutarne l’esito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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