Limite minimo 100 mq per esercizi di vicinato alimentare legittimo (TAR Lazio n. 5454 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la deliberazione comunale che, nell’esercizio dei poteri di conformazione delle attività commerciali finalizzati alla tutela del decoro urbano, della vivibilità dei residenti e della salute, imponga un limite dimensionale minimo di 100 mq per il trasferimento di esercizi di vicinato del settore alimentare in aree di particolare pregio. Detto limite, in quanto misura intermedia rispetto alla soglia massima di 250 mq prevista dalla normativa regionale per la qualifica di esercizio di vicinato, risponde a criteri di ragionevolezza e proporzionalità e non richiede una distinzione tra le diverse tipologie merceologiche, atteso che un parametro unico evita discriminazioni tra operatori economici e garantisce l’adeguata fruibilità degli spazi, anche in funzione del contenimento degli assembramenti. Il difetto di istruttoria non è riscontrabile ove l’Amministrazione abbia mediato il parametro dimensionale con gli ulteriori limiti regolamentari vigenti per le attività interessate.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio di vicinato del settore alimentare, presentava una segnalazione certificata di inizio attività per il trasferimento di sede del proprio laboratorio e del punto vendita nel centro storico di Roma. Roma Capitale comunicava l’inefficacia della segnalazione, ritenendo che il locale di destinazione non rispettasse i requisiti dimensionali minimi — 80 mq per il laboratorio e 100 mq per l’esercizio di vicinato — previsti dagli artt. 14 e 16 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2023.
La società impugnava i provvedimenti e le norme regolamentari, deducendone l’illegittimità per difetto di proporzionalità, carenza di istruttoria e assenza di un adeguato supporto motivazionale. La domanda cautelare veniva accolta dal TAR, alla luce del precedente favorevole di cui alla sentenza della stessa Sezione n. 1893 del 2025. Nelle more del giudizio interveniva tuttavia la sentenza del Consiglio di Stato n. 112 del 2026, che riformava l’orientamento del giudice di primo grado su questione analoga.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, aderendo — per esigenze di uniformità del diritto e certezza delle situazioni giuridiche — alle motivazioni espresse dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 112/2026, intervenuta medio tempore sulla medesima questione.
Il Collegio ha preliminarmente ricordato che l’Amministrazione gode di ampi poteri nel conformare le attività commerciali per tutelare interessi quali la salute, l’ambiente, il decoro urbano e le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici. Sul difetto di istruttoria, il Giudice di Appello ha chiarito che l’Amministrazione capitolina ha individuato un unico parametro dimensionale per tutti i locali del Sito Unesco, senza distinguere tra tipologie di attività, proprio per evitare forme di discriminazione tra operatori economici e conseguenti violazioni dell’art. 3 Cost..
Il limite dei 100 mq è stato ritenuto proporzionato in quanto misura intermedia rispetto alla soglia massima di 250 mq prevista dalla normativa regionale per gli esercizi di vicinato: essa garantisce un’adeguata fruibilità degli spazi riservati alla circolazione di personale e clientela e risponde alla finalità di evitare assembramenti all’esterno dei locali in aree congestionate da flussi turistici. La scelta regolamentare è altresì conforme alla direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), che ammette limitazioni all’iniziativa economica in presenza di motivi imperativi di interesse generale.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto infondate le censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria, confermando la legittimità della disciplina impugnata e respingendo integralmente il ricorso. L’evoluzione giurisprudenziale della questione ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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