Ottemperanza al giudicato su bonus Carta del Docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2222 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto il bonus Carta del Docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015 è fondato quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amministrativo: esistenza di un giudicato, notifica del titolo e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Accertata l’inadempienza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato e nomina sin d’ora, in via anticipata, il commissario ad acta, con facoltà di delega, destinato ad attivarsi su istanza di parte qualora il termine spiri senza adempimento. Il commissario non ha diritto a ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001. Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha chiesto il rispetto del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal giudice del lavoro che aveva ordinato all’amministrazione scolastica il pagamento, a titolo di bonus Carta del Docente, della somma di euro 1.000,00 in favore del lavoratore, per il servizio prestato alle dipendenze del medesimo Ministero negli anni scolastici indicati. Essendo rimasto ineseguito il titolo, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per l’ottemperanza, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.
L’amministrazione resistente si è costituita con atto di mera forma, senza contestare nel merito l’inadempimento. La causa è stata tratta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando in primo luogo la ricorrenza di tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. La sentenza di condanna risultava, infatti, passata in giudicato, come attestato dalla certificazione in atti del 9 settembre 2025.
Il giudice ha poi verificato gli ulteriori adempimenti cui la legge subordina la proponibilità dell’azione. Il titolo era stato notificato presso la sede dell’amministrazione resistente in data 2 dicembre 2023; il ricorso in ottemperanza era stato a sua volta notificato in data 14 novembre 2025, quindi successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata contro la Pubblica Amministrazione.
Integrati tali presupposti, il Collegio ha accolto la domanda e ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al provvedimento in epigrafe, mediante il pagamento delle somme ivi indicate insieme con gli accessori computati ai sensi di legge. Il pagamento deve avere luogo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Il Tribunale ha inoltre nominato sin d’ora, in via anticipata, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici presso il medesimo Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario dovrà attivarsi per l’esecuzione del giudicato dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’amministrazione non abbia adempiuto, adottando ogni misura idonea a consentire il pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza e senza ulteriore compenso, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale applicato in via analogica.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in complessivi euro 500,00 per compensi professionali oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori che si erano dichiarati antistatari.
Nota della Redazione
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