Porto d’armi negato per negazionismo della Shoah: condanna penale e inaffidabilità (TAR Valle d’Aosta n. 11 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi: la regola generale è il divieto di detenzione, che l’Amministrazione può rimuovere in via di eccezione solo in presenza di specifiche ragioni positive e in assenza di rischi anche solo potenziali. Il giudizio di inaffidabilità che giustifica il diniego di rinnovo o il divieto di detenzione ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: non richiede un comprovato abuso delle armi, ma può fondarsi su una valutazione prognostica che valorizzi sia fatti di reato sia vicende personali non aventi rilevanza penale. La condanna per reati che esprimono una pericolosa inclinazione a ledere valori fondamentali, come il negazionismo della Shoah, può legittimamente sorreggere il provvedimento inibitorio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di porto d’armi per uso caccia, ne chiedeva il rinnovo alla Questura. L’Amministrazione, con preavviso di rigetto, rilevava che l’uomo era stato condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 604-bis c.p. per aver installato aquile evocative del Terzo Reich sui cancelli della propria abitazione, pubblicato sul proprio profilo social una fotografia con saluto romano e video negazionisti, e inviato tramite messaggistica video di analogo contenuto. Il Questore negava il rinnovo e, successivamente, il Presidente della Regione autonoma, nell’esercizio delle funzioni prefettizie, adottava il divieto di detenzione armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. Entrambi i provvedimenti venivano impugnati dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, previa riunione dei ricorsi, ha respinto integralmente le censure, affermando la piena legittimità dei provvedimenti impugnati. Quanto al primo motivo, relativo alla risalenza della condotta di esposizione dei simboli, il Collegio ha chiarito che tale condotta, essendosi protratta nel tempo e caratterizzata da notevole diffusività per l’esposizione sulla pubblica via, integra gli estremi di una condotta permanente. La rimozione dei manufatti, inoltre, era avvenuta per iniziativa dell’autorità giudiziaria e non spontaneamente dall’interessato. L’episodio, già di per sé significativo, andava poi valutato unitamente alle condotte poste in essere tramite social network e messaggistica.
In relazione alla dedotta carenza dei presupposti di cui agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., il TAR ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’autorità di pubblica sicurezza gode di un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto. La valutazione prognostica può fondarsi non solo su condanne penali ma anche su situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta. Il provvedimento inibitorio, ha precisato il Collegio, non esige un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso delle armi, essendo privo di intento sanzionatorio e avente finalità cautelare a tutela dell’incolumità collettiva.
Quanto alla dedotta carenza motivazionale, il Tribunale ha osservato che il rilascio del porto d’armi non genera legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo che si dispiega proprio in occasione del periodico rinnovo. Irrilevante è altresì la circostanza che nessun illecito attinente all’uso delle armi sia stato contestato, atteso il carattere prognostico della valutazione. Il Collegio ha infine respinto l’argomento della “manifestazione passiva statica”, escludendo ogni parificazione tra le testimonianze storico-architettoniche retaggio del passato e la condotta del singolo che intende veicolare nel presente valori lesivi della dignità umana.
Con specifico riferimento al divieto di detenzione ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., il TAR ha precisato che anche la sentenza della Corte di cassazione, che aveva annullato la condanna limitatamente alla condotta di invio di messaggi, non aveva escluso la rilevanza degli altri episodi, la cui materialità non era contestata. Il provvedimento presidenziale, anche mediante rinvio alle informative della Questura, dava adeguatamente conto dei presupposti dai quali inferire una prognosi di complessiva inaffidabilità. I ricorsi sono stati pertanto respinti, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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