Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Toscana n. 1458 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica di cui alla legge n. 107 del 2015, ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato mediante accreditamento degli importi dovuti per ciascuna annualità, oltre interessi legali. Decorso inutilmente il termine assegnato, nomina commissario ad acta il dirigente competente perché provveda in via sostitutiva. Il perdurante ritardo dell’Amministrazione giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino al saldo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, tramite la Carta, dell’importo nominale di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali.
La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, è rimasta ineseguita, salvo che per il pagamento delle spese legali. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato e la condanna del Ministero alla penalità di mora. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero in data 14 ottobre 2024 ai fini esecutivi ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Siena in data 24 giugno 2025. È stato inoltre rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza intervenuta il 24 giugno 2025.
Non risultando dagli atti che la sentenza sia stata eseguita, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, accreditando alla ricorrente, mediante carta del docente, l’importo di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre interessi legali, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di perdurante inadempimento, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, perché provveda nei sessanta giorni successivi.
Il ritardo maturato dall’Amministrazione ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino al saldo, come stabilito dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. La liquidazione delle spese, distratte a favore del difensore antistatario, tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in ragione dei numerosi precedenti analoghi.
Nota della Redazione
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