Macro-organizzazione concorsuale, giurisdizione amministrativa e non rilevabilità d’ufficio della rinuncia (TAR Lazio n. 14405 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui un ente pubblico definisce, in ragione delle proprie esigenze organizzative, le sedi da coprire con i vincitori di un concorso pubblico costituiscono scelte di macro-organizzazione, espressione di potere amministrativo di stampo pubblicistico, non riconducibile alla categoria degli atti privatistici di gestione assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Ne consegue che la contestazione di tali atti è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, residuando alla cognizione del giudice ordinario la sola micro-organizzazione, ossia l’assegnazione della singola sede già messa a disposizione. La rinuncia al ricorso, formalmente dichiarata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza che rilevi l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La ricorrente, collocata al 4210° posto della graduatoria del concorso INPS per 1858 posti di consulente protezione sociale, impugnava l’avviso del 16 maggio 2023 con cui l’Istituto aveva avviato una procedura di assunzione di ulteriori 340 candidati, mettendo a disposizione esclusivamente le sedi del nord Italia. La ricorrente, beneficiaria dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 per l’assistenza a un convivente in situazione di gravità e madre di figlio minore, chiedeva di poter scegliere una sede del centro-sud, in particolare quella di Roma, ovvero di vedersi riconosciuta priorità nelle sedi rinunciate nella precedente tornata di assunzioni.
Costituitosi l’INPS, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la contestazione riguardasse atti di nomina e individuazione della sede di servizio successivi alla chiusura della procedura concorsuale. Nelle more del giudizio, la ricorrente dichiarava formalmente la rinuncia al ricorso, con atto notificato il 21 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutina con prioritario l’eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di questione pregiudiziale rilevabile anche d’ufficio. Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, sez. III, n. 4572 del 22 maggio 2024, la sentenza ha chiarito che la scelta delle sedi da mettere a disposizione dei vincitori di un concorso pubblico non è un atto di gestione privatistica del rapporto di lavoro, ma una scelta di macro-organizzazione, funzionale all’ottimale dislocazione del personale sul territorio per garantire l’efficienza del servizio. Si tratta, quindi, di un potere amministrativo pubblicistico di auto-organizzazione, che rientra nella residuale riserva di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
La sentenza ha distinto tale ipotesi da quella della micro-organizzazione, ossia dell’assegnazione della singola sede al singolo vincitore tra quelle già messe a disposizione, che invece rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, come confermato dal richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 3428 del 16 aprile 2024 e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite formatasi sul riparto di giurisdizione in materia di procedure concorsuali. La natura degli atti impugnati, concernenti la definizione delle sedi da coprire e non la singola assegnazione, ha quindi radicato la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, tuttavia, il Collegio ha preso atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso. Ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 2, lettera c), e dell’art. 84 c.p.a. La pronuncia sull’estinzione ha assorbito ogni altra questione, restando assorbite le censure relative alla violazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e alla mancata disponibilità delle sedi del centro-sud. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, considerata la materia contenziosa e l’andamento complessivo della controversia, con nulla da disporre per i controinteressati non costituiti.
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Nota della Redazione
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