Norma transitoria del regolamento urbanistico e ultrattività della disciplina previgente (TAR Toscana n. 1460 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione nel tempo degli strumenti urbanistici, la presenza di una specifica norma transitoria consente l’ultrattività della disciplina previgente per le istanze di permesso di costruire presentate anteriormente all’adozione del nuovo regolamento urbanistico, ancorché non definite. Criterio dirimente è l’epoca di presentazione della domanda, che fissa il regime normativo applicabile. La distinzione tra domanda completa e incompleta rileva esclusivamente sul piano dei poteri di soccorso istruttorio dell’amministrazione, non sull’individuazione della norma applicabile. È inammissibile l’integrazione in sede giudiziale della motivazione del provvedimento mediante atti processuali o scritti difensivi.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il diniego n. 13/2024, adottato dal Comune il 22.10.2024, con cui è stata respinta la loro istanza di permesso di costruire per la realizzazione di nove autorimesse interrate su un’area di proprietà in zona centrale e urbanizzata. L’ente ha motivato il rigetto richiamando il contrasto dell’intervento con l’art. 47, comma 6.3, lett. b), delle NTA del regolamento urbanistico vigente, che impone la costruzione integralmente interrata su tre lati e senza variazioni del preesistente piano di campagna.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione della norma transitoria di cui all’art. 94, comma 2, del nuovo regolamento urbanistico, che richiama l’ultrattività delle disposizioni previgenti per le domande presentate anteriormente alla sua adozione. Il Comune si è costituito resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso. Risulta pacifico che l’istanza di permesso di costruire sia stata presentata il 15.09.2010, prima dell’adozione del nuovo strumento urbanistico, avvenuta con delibera n. 61 del 16.09.2010, e della sua approvazione con delibera n. 12 del 23.03.2012.
Il Giudice ha ritenuto dirimente l’epoca di presentazione della domanda, che ancora il procedimento al regime previgente. La norma transitoria dell’art. 94, comma 2, del nuovo regolamento, che richiama l’applicazione delle previgenti disposizioni alle istanze proposte anteriormente e complete degli elaborati prescritti, rende applicabile la disciplina anteriore, che non conteneva la previsione puntuale poi trasfusa nell’art. 47, comma 6.3, lett. b).
L’esistenza di una disposizione ad hoc ha reso irrilevante la questione dell’applicabilità delle misure di salvaguardia ex art. 12 d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui solo una specifica norma transitoria può consentire l’ultrattività del previgente strumento, altrimenti operando il principio di successione nel tempo delle norme urbanistiche.
È stata altresì disattesa l’eccezione di incompletezza documentale dell’istanza. Secondo il Giudice, la distinzione tra domanda completa o incompleta ha rilievo esclusivo con riguardo ai poteri di soccorso istruttorio, e le eventuali carenze, sanabili con l’apporto collaborativo dell’amministrazione, non inficiano la validità della domanda corredata dei documenti principali. Le ulteriori ragioni ostative dedotte dal Comune non erano contenute nel diniego e ne comportavano un’inammissibile integrazione motivazionale in sede giudiziale.
Accolti i primi due motivi, il Collegio ha assorbito la terza censura, proposta in via subordinata, richiamando comunque gli obblighi di collaborazione ex art. 20, comma 4, d.P.R. n. 380/2001. Il diniego è stato annullato, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite e al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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