Legittimazione degli enti associativi non riconosciuti e sindacato sulla pianificazione urbanistica (TAR Trentino-Alto Adige n. 166 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti associativi privi del riconoscimento previsto dall’art. 13 della legge n. 349/1986 sono legittimati ad agire in via giurisdizionale solo se provano in giudizio il possesso cumulativo di tre requisiti: la persecuzione statutaria e non occasionale dell’interesse ambientale, una struttura organizzativa stabile e rappresentativa della collettività locale e un effettivo collegamento territoriale con l’area su cui incide il provvedimento impugnato. Il difetto di legittimazione attiva è rilevabile anche d’ufficio e preclude l’esame nel merito. Nel sindacato sulle scelte di pianificazione urbanistica e paesaggistica, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, essendo il controllo circoscritto alla manifesta illogicità, all’arbitrarietà e all’evidente travisamento dei fatti.
Il Fatto
Due associazioni ambientaliste impugnavano davanti al giudice amministrativo la variante al piano urbanistico comunale e al piano paesaggistico di un comune altoatesino, con cui una superficie classificata come area agricola e bosco di rilevanza paesaggistica veniva riclassificata come zona produttiva con piano di attuazione. Il progetto prevedeva la realizzazione di un ampliamento aziendale e, in compensazione, l’estensione di un biotopo limitrofo.
Le ricorrenti censuravano il procedimento di valutazione ambientale strategica, l’asserita mancata considerazione di pareri tecnici sfavorevoli, la violazione dei principi di contenimento del consumo di suolo, la lesione delle prerogative partecipative, il difetto di motivazione e l’incompetenza del dirigente provinciale che aveva autorizzato il taglio del bosco.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha respinto anzitutto le istanze istruttorie, rilevando che la richiesta di esibizione di pareri interni e di una consulenza tecnica d’ufficio mirava a una valutazione di merito riservata all’amministrazione e come tale sottratta al sindacato giurisdizionale. La produzione tardiva di documenti è stata esclusa per difetto del requisito della estrema difficoltà previsto dall’art. 54 delle disposizioni sul processo amministrativo.
Nel merito della questione pregiudiziale, i giudici hanno accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Le associazioni, non iscritte nell’apposito registro, non beneficiano della legittimazione ex lege e devono quindi dimostrare in concreto i requisiti elaborati dalla giurisprudenza, richiamata anche nella sua più recente formulazione. Nel caso di specie le ricorrenti si erano limitate a depositare i propri statuti, senza provare la consistenza della compagine associativa, la rappresentatività rispetto alla comunità locale né il legame territoriale con l’area interessata.
Quanto al merito, il tribunale ha ribadito che le scelte di pianificazione costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità e del travisamento dei fatti. La censura sulla valutazione ambientale strategica è stata giudicata intrinsecamente contraddittoria, poiché contestava insieme la mancata conclusione del procedimento e l’inadeguatezza della valutazione posta a fondamento del provvedimento finale.
Il collegio ha poi escluso la violazione delle prerogative partecipative, osservando che le osservazioni erano state considerate e che il richiamo a un’istanza precedente non integrava una nuova autonoma doglianza. La censura fondata sulla pretesa prevalenza assoluta della tutela ambientale è stata respinta, non potendosi desumere dalle norme costituzionali una gerarchia rigida tra valori, ma solo la necessità di un bilanciamento ragionevole. Infine è stata confermata la competenza del dirigente provinciale ad autorizzare il taglio e la sufficienza delle cautele adottate a protezione della fauna.
Nota della Redazione
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