Onere probatorio dell’anteriorità dell’abuso nel condono ex art. 40 l. n. 47/1985 (TAR Lazio n. 7887 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio presentato ai sensi dell’art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985 (per immobili trasferiti in procedure esecutive), grava sul richiedente l’onere di dimostrare la data di ultimazione dei lavori e l’anteriorità delle ragioni di credito rispetto al termine del 31.12.1993 fissato dalla l. n. 724/1994. In difetto di tale prova, la domanda va esaminata secondo la disciplina del c.d. terzo condono (d.l. n. 269/2003, conv. l. n. 326/2003, e normativa regionale di attuazione), nella quale la presenza di vincoli paesaggistici è ostativa al rilascio della sanatoria per gli abusi maggiori. L’onere di dimostrare i fatti costitutivi della fattispecie sanante non può ritenersi assolto mediante il riferimento a documenti non depositati nel procedimento né prodotti in giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria in una procedura fallimentare di un complesso immobiliare sito in Roma, presentava nel 2005 istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 40, commi 5 e 6, l. n. 47/1985 per un’unità immobiliare realizzata abusivamente. L’Amministrazione comunale, con determinazione del 14.03.2025, respingeva l’istanza rilevando la presenza di vincoli paesaggistici e di esondazione sull’area, ostativi alla sanatoria secondo la disciplina del c.d. terzo condono (d.l. n. 269/2003, conv. l. n. 326/2003, e l.r. Lazio n. 12/2004).

La società impugnava il diniego deducendo l’applicabilità della più favorevole disciplina di cui all’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985 e alla l. n. 724/1994, sostenendo che le ragioni di credito azionate in sede esecutiva fossero anteriori all’entrata in vigore delle predette leggi. Lamentava altresì il mancato esame delle osservazioni endoprocedimentali e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha individuato come elemento dirimente l’individuazione della normativa sul condono applicabile all’abuso, richiamando il dettato dell’art. 40, u.c., l. n. 47/1985, che consente la presentazione della domanda entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile nelle procedure esecutive, purché le ragioni di credito siano di data anteriore all’entrata in vigore della legge. Tale disposizione si applica anche ai condoni presentati ai sensi della l. n. 724/1994 e del d.l. n. 269/2003, per effetto dei rinvii rispettivamente operati dall’art. 39, comma 1 e dall’art. 32, comma 25.

Il Collegio ha precisato che, per individuare la normativa applicabile, è onere del richiedente dimostrare la data di ultimazione dei lavori e, in particolare, la data in cui sono sorte le ragioni di credito. Nella specie, la società aveva dichiarato che l’abuso risalisse al periodo compreso tra il 16.03.1985 e il 31.12.1993, ma non aveva fornito prova dell’anteriorità rispetto a tale ultima data.

Quanto alla documentazione prodotta, il TAR ha rilevato che il decreto ingiuntivo invocato nelle osservazioni endoprocedimentali non era stato depositato né nel procedimento né in giudizio. La nota di trascrizione di un pignoramento relativa a un effetto cambiario del 1977 non risultava depositata nel procedimento di sanatoria e comunque non provava l’esistenza del manufatto, riferendosi esclusivamente al terreno.

In assenza di prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31.12.1993, il TAR ha concluso che la disciplina applicabile è quella del c.d. terzo condono, nella quale la presenza di vincoli è ostativa al rilascio della sanatoria per gli abusi maggiori, qualificazione quest’ultima non contestata in ricorso. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990 e del difetto di motivazione, ritenendo la determina impugnata assistita da motivazione per relationem alla nota del 26.05.2016 ivi richiamata. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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