Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 424 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio, resa in tale fase, impone al giudice la doverosa presa d’atto e l’adozione di una pronuncia di improcedibilità. Il Collegio non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue che il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, restando assorbita ogni altra questione.

Il Fatto

La parte ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comune ha rigettato la domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 724/1994 e ha annullato in autotutela una precedente autorizzazione paesaggistica. Ha inoltre chiesto l’accertamento del silenzio-rifiuto serbato dall’ente locale sulla presa d’atto prevista dall’art. 40, commi 2 e 3, delle NTA del PSAI, in relazione alla proposta di riperimetrazione dell’area formulata dall’Autorità di Bacino.

Il ricorso articolava quattro censure: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’illogicità e il difetto di istruttoria, la violazione del termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e l’inerzia sul sub-procedimento di riperimetrazione. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare e dell’appello cautelare, la parte ha depositato memoria chiedendo di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione preliminare di carattere processuale, che assorbe ogni altra doglianza. In ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione proveniente dalla parte ricorrente, con cui questa ha manifestato di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

La regola affermata è netta: sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può provocare la doverosa e obbligata presa d’atto del giudice. Quest’ultimo, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato della giustizia amministrativa, citando Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023 e sentenza n. 7816/2022. La disponibilità dell’azione fino alla rimessione della causa in decisione costituisce, dunque, il presupposto che legittima la pronuncia in rito senza esame del merito.

La conseguenza processuale è la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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