Maso chiuso vietato su alpeggio in area protetta per elusione edilizia (TAR Trentino-Alto Adige n. 2 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La chiusura di un maso chiuso è subordinata non solo al possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla legge provinciale, ma anche alla verifica di conformità alla funzione del relativo istituto. Integra abuso del diritto la domanda di costituzione di maso chiuso avente il solo scopo di acquisire la qualifica di proprietario di maso chiuso per superare vincoli urbanistici o paesaggistici altrimenti preclusivi. Le aree di alpeggio situate in zona di protezione paesaggistica, utilizzabili solo in modo estensivo e stagionale, non costituiscono base idonea per un’unità aziendale autonoma ai sensi della legge sui masi chiusi. In presenza di più motivazioni autonome, la legittimità di una sola è sufficiente a sostenere la decisione.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva alla Commissione fondiaria locale la costituzione di un maso chiuso mediante l’aggregazione di un compendio immobiliare situato nel parco naturale della Seiser Alm, a un’altitudine compresa tra 1.810 e 1.910 metri. Sul compendio insiste un edificio ad uso abitativo e aziendale con annesso Almschank (punto di ristoro alpino) e un allevamento di 19 capi di bestiame. Il dominio richiesto era funzionale a conseguire la qualifica di proprietario di maso chiuso, presupposto soggettivo necessario per ottenere il benestare paesaggistico all’ampliamento e allo spostamento della stalla e del fienile.

La Commissione locale rigettava l’istanza con deliberazione confermata, con più autonomi motivi, dalla Landeshöfekommission, che qualificava l’edificio come malga e non come sede aziendale stabile, escludeva la possibilità di una gestione intensiva e richiamava la prevalenza del vincolo paesaggistico. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione del diritto di difesa, l’erroneità dell’istruttoria tecnica e l’incompetenza dell’organo a valutare profili urbanistici ed edilizi.

La Motivazione della Corte

Il TAR rigetta il ricorso. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del diritto di essere ascoltato, per non essere stato invitato alla prosecuzione della seduta nella quale la Commissione aveva assunto la decisione definitiva dopo un rinvio istruttorio. Il Collegio rileva che il ricorso gerarchico in materia di masi chiusi è un procedimento giustiziale, disciplinato dalle norme provinciali e non dalle regole del codice di procedura civile, la cui è invocata pertanto fuori luogo. La garanzia del contraddittorio è assicurata, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, quando l’interessato è ascoltato prima della decisione definitiva sul ricorso: nel caso di specie ciò è avvenuto, né esiste un obbligo di nuova audizione dopo l’istruttoria integrativa.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che, in presenza dei requisiti di legge, l’accoglimento dell’istanza di chiusura costituirebbe attività vincolata, con esclusione di ogni margine di discrezionalità tecnica. Il TAR respinge la tesi. Il rilascio del provvedimento di chiusura non si esaurisce nella verifica aritmetica dei requisiti, ma esige un accertamento di conformità alla funzione dell’istituto, che risponde a finalità agrarie, economiche e sociali, tra cui la conservazione di un ceto rurale radicato al fondo. La Corte osserva che l’operazione richiesta mirava esclusivamente a procurare al richiedente la qualifica soggettiva necessaria per superare il diniego paesaggistico già opposto al progetto edilizio. Tale finalità configura un uso distorto dello strumento giuridico, già rilevato dalla Commissione come autonomo e sufficiente motivo di rigetto.

Il Collegio ricorda che le Commissioni fondiarie sono organi tecnici e che le loro valutazioni costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo solo per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà o errore sui presupposti di fatto. Nel caso concreto le valutazioni resistono al vaglio di legittimità. Le aree di alpeggio ubicate in zona di protezione paesaggistica sono destinate a un utilizzo estensivo e stagionale; le costruzioni rurali vi sono ammesse nei limiti dell’indispensabile e solo per il ricovero temporaneo del bestiame in estate. Difetta quindi la possibilità di una gestione aziendale continuativa idonea a garantire il sostentamento di quattro persone, come richiesto dalla legge provinciale.

Né rileva la circostanza che l’azienda sia condotta da generazioni: per il TAR il piano paesaggistico fissa lo stato dei luoghi e le potenzialità di sviluppo consentite, con la conseguenza che la situazione di fatto in atto non può essere assunta come base per valutare la costituzione del maso chiuso. I profili ecologici e la tutela del paesaggio rientrano legittimamente nel giudizio dell’organo, perché un’eventuale intensificazione della produzione inciderebbe in modo significativo sull’equilibrio ambientale dell’altopiano. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della Provincia autonoma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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