Delegabilità della competenza in materia di autorizzazione paesaggistica provinciale (TAR Trentino-Alto Adige n. 1 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza del direttore della ripartizione provinciale competente a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 67 della legge provinciale n. 9/2018, ha natura funzionale e non costituisce riserva esclusiva non delegabile. Essa è quindi suscettibile di delega all’ufficio gerarchicamente subordinato, purché sussista una base legislativa e la forma scritta. In presenza delle condizioni soggettive richieste dalle norme di attuazione del piano paesaggistico, la loro assenza legittima la conclusione del procedimento in forma semplificata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 17/1993, con esclusione dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola con residenza e attività di ristorazione su un maso in alpeggio, ha chiesto l’autorizzazione paesaggistica per l’abbattimento parziale, la ricostruzione e lo spostamento di stalla e fienile. L’ufficio provinciale per la pianificazione del paesaggio ha respinto l’istanza con provvedimento del 13.11.2023, in forma semplificata, rilevando che le norme di attuazione del piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi consentono ampliamenti solo al proprietario di un maso chiuso, qualità non posseduta dal ricorrente.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo, deducendo cinque motivi: incompetenza del direttore dell’ufficio, illegittimo ricorso al procedimento semplificato, omissione della comunicazione dei motivi ostativi, difetto di motivazione e violazione delle norme di attuazione del piano. La Provincia autonoma si è costituita chiedendo il rigetto; il Comune non si è costituito. Il ricorso è stato respinto.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio ricostruisce il riparto di competenze. L’art. 67 della legge provinciale n. 9/2018 attribuisce al direttore della ripartizione provinciale il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza provinciale; l’art. 68 affida al sindaco la competenza comunale. In entrambi i casi il legislatore individua un organo determinato, non la amministrazione in astratto: si tratta di una competenza funzionale.
Da ciò il giudice esclude che l’attribuzione al direttore di ripartizione integri una riserva di legge che ne precluda la trasferibilità. La tesi del ricorrente, secondo cui solo nell’ambito comunale la delega sarebbe ammessa, non trova appoggio nel testo né nella sistematica della legge. La circostanza che la decisione sia vincolata al parere obbligatorio di un organo collegiale ne limita il contenuto, ma non ne esclude la delegabilità.
Richiamando l’art. 97 della Costituzione, il Collegio precisa che la delega trasferisce l’esercizio della competenza, mentre la titolarità originaria resta in capo all’organo delegante, e richiede una base legislativa e la forma scritta: requisiti soddisfatti dalla legge provinciale n. 6/2022 e dal decreto del direttore di ripartizione n. 6600/2023. L’art. 37 della legge provinciale n. 6/2022 concerne la diversa ipotesi di delega interna al medesimo ufficio e non è pertinente.
I motivi concernenti il procedimento semplificato sono esaminati congiuntamente. L’art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 17/1993 consente di concludere in forma semplificata i procedimenti in cui l’istanza sia manifestamente inaccoglibile, inammissibile o infondata, con motivazione sintetica e senza l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi. Il diniego poggia su una valutazione di merito, non su vizi formali, ed è sorretto dall’accertamento della commissione provinciale nella seduta del 17.10.2023. La motivazione indica con chiarezza il presupposto soggettivo mancante.
Sul quinto motivo, il Collegio applica l’art. 2 delle norme di attuazione del piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi, che pone un divieto generale di costruzione, e l’art. 4, comma 1, lettera d), numero 1, che ammette stalle solo per il proprietario di un maso chiuso. Le eccezioni al divieto sono di stretta interpretazione. L’assenza della qualità soggettiva richiesta è rilevabile ictu oculi e preclude il rilascio dell’autorizzazione, restando irrilevante la destinazione annuale del fabbricato. Il prospettato trattamento deteriore rispetto ad altri masi non è dimostrato, e la dedotta incostituzionalità non può riferirsi a una misura pianificatoria non impugnata.
Nota della Redazione
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