Nuova correzione dell’elaborato d’esame e sindacabilità della discrezionalità tecnica (TAR Lombardia n. 741/2026)
Principi di diritto (Massima)
La discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione d’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della coerenza e della correttezza del criterio tecnico applicato e del procedimento applicativo. I criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione centrale delimitano l’ambito entro cui l’Amministrazione è obbligata a veicolare le valutazioni, sicché il giudizio che non sia oggettivamente riconducibile a tali criteri è illegittimo e rivela un difetto di istruttoria. In sede cautelare, il Tribunale può disporre la ricorrezione dell’elaborato da parte di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, con trasmissione dell’atto in forma anonima e nel rispetto del termine per la valutazione.
Il Fatto
Un candidato aveva sostenuto le prove scritte dell’esame di avvocato per la sessione 2025 dinanzi alla Sottocommissione istituita presso una Corte d’Appello. All’esito della correzione, l’elaborato era stato valutato con un punteggio insufficiente, pari a 14/30, con conseguente esclusione dalle prove orali. Il candidato ha impugnato il verbale di valutazione e la successiva comunicazione di non ammissione, chiedendo la sospensione cautelare degli atti e, nel merito, l’annullamento. Ha dedotto l’illegittimità del giudizio negativo, contrastante con i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale per la sessione d’esame. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha anzitutto affermato che la valutazione della Commissione d’esame non sfugge al controllo giurisdizionale. La discrezionalità tecnica — pure quando esercitata in materia di prove scritte dell’esame di avvocato — può essere sindacata dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’attendibilità delle operazioni tecniche, verificando la coerenza del criterio seguito e la correttezza del procedimento applicativo. Tale sindacato è imposto dalla necessità di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
Il Collegio ha ricordato che i nove criteri di valutazione elaborati dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia per la sessione 2025 non costituiscono una mera direttiva interna, ma delineano l’ambito vincolato entro cui l’Amministrazione deve esercitare il potere valutativo. La loro osservanza è pertanto sindacabile in giudizio.
Nel caso concreto, il giudizio negativo espresso nei confronti dell’elaborato non è apparso oggettivamente riconducibile ai criteri predeterminati, né rispettoso dei canoni di coerenza e attendibilità. Il Tribunale ne ha tratto la conseguenza che la valutazione impugnata fosse inficiata da un difetto di istruttoria e, quindi, illegittima.
Alla luce di tali rilievi, il Collegio ha giudicato necessario disporre una nuova correzione dell’elaborato ad opera di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, che avrebbe operato in aderenza ai criteri di valutazione già richiamati. Il Ministero è stato onerato di trasmettere l’elaborato alla nuova Commissione in forma rigidamente anonima e senza alcun riferimento all’ordinanza cautelare, entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, con obbligo di rivalutazione entro trenta giorni dalla trasmissione. In caso di esito positivo, la competente Commissione avrebbe dovuto procedere alla prosecuzione dell’esame, previa eventuale riconvocazione.
Ritenuta la sussistenza del periculum in mora, stante la pendenza dell’esame, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato e fissando la discussione nel merito alla prima udienza pubblica del mese di marzo 2027.
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Nota della Redazione
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