Carta docenti, ottemperanza al giudicato e limiti della leale collaborazione (TAR Umbria n. 115 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente alla carta elettronica per la formazione, accertato con sentenza passata in giudicato, va integralmente eseguito dall’Amministrazione. I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza non giustificano il differimento sine die dell’esecuzione, né impongono al creditore di attendere senza certezza di tempi la definizione della procedura amministrativa telematica di raccolta delle istanze. Nessuna norma subordina la soddisfazione del credito al previo esperimento di adempimenti amministrativi, né dispone la sospensione dei giudizi di ottemperanza. Il giudice amministrativo assegna pertanto all’Amministrazione un termine per provvedere e può fin d’ora nominare il commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, oltre alle spese.

Dopo aver notificato la sentenza in forma esecutiva, averne documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, la ricorrente non aveva ricevuto alcun pagamento. Ha quindi domandato l’assegnazione di un termine di sessanta giorni e, in caso di infruttuoso decorso, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che dagli atti non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute in forza della sentenza di condanna. La verifica del credito residuo costituisce il presupposto dell’ordine di esecuzione.

Nel merito, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza in giudizi analoghi, con la quale è stata già affermata la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle condanne del Ministero al pagamento della carta docenti. Il riferimento è alle numerose pronunce del 2025, tra cui le sentenze nn. 747-755, 784-798, 808-828, 840-852 e 868-885 del 2025.

Quanto alla tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR Umbria per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, il Collegio ribadisce che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente, senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, è eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti previsti dalla procedura telematica amministrativa e attenda che la sua posizione venga presa in considerazione.

In mancanza di modifiche nelle procedure amministrative e nei tempi che il Ministero si impegna a rispettare, mantengono validità le considerazioni sui limiti entro i quali può esigersi un comportamento collaborativo del creditore. Non sussistono quindi ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.

Il Tribunale accoglie il ricorso, assegna al Ministero sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato, perché, su richiesta della parte, provveda al rilascio della carta docente e all’accredito delle somme riconosciute. Il compenso è liquidato in 500 euro a carico dell’Amministrazione inottemperante. Le spese seguono la soccombenza. Il Collegio dispone inoltre la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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