Inammissibile il ricorso se non notificato al controinteressato facilmente individuabile (TAR Umbria n. 124 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il controinteressato è parte necessaria del giudizio di annullamento quando ricorrano congiuntamente un elemento formale — la sua menzione nell’atto impugnato o la sua agevole individuazione in base alle indicazioni in esso contenute — e un elemento sostanziale, costituito dal interesse legittimo oppositivo alla conservazione del provvedimento. Nelle controversie aventi ad oggetto ordinanze di demolizione la qualità di controinteressato non spetta al semplice denunciante né a chi vanti una mera vicinitas, ma può essere riconosciuta a chi, alla luce del complessivo assetto del rapporto controverso e dei contenziosi pregressi, risulti titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto. La notificazione del ricorso a una sola parte necessaria ne determina l’inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno in area oggetto di uno sbancamento eseguito negli anni Ottanta, ha impugnato l’ordinanza sindacale con cui, già nel 1986, era stata ordinata la riduzione in pristino dello scavo, nonché la successiva nota con cui il Comune, nel 2024, le ha notificato quel provvedimento e il verbale di inottemperanza.

La vicenda si colloca all’esito di un pregresso contenzioso: un vicino, divenuto proprietario del fondo a monte, aveva agito avverso il silenzio del Comune per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza, ottenendo una sentenza di accoglimento confermata in appello. La ricorrente ha dedotto l’impossibilità tecnica del ripristino, la mancata considerazione dell’interesse pubblico e la notifica parziale dell’atto comunale. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato d’ufficio la questione dell’omessa notificazione del ricorso al privato che aveva promosso il giudizio sull’inerzia dell’Amministrazione, ritenendolo parte necessaria.

Muovendo dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., il Collegio ha richiamato la nozione consolidata di controinteressato, fondata sulla compresenza dell’elemento formale e di quello sostanziale. Quanto al primo, ha ribadito che la giurisprudenza equipara il soggetto espressamente nominato a quello facilmente individuabile in ragione delle indicazioni contenute nell’atto, per evitare che le parti necessarie dipendano dalle contingenti modalità redazionali del provvedimento. Quanto al secondo, ha richiamato l’orientamento secondo cui la qualità di controinteressato non spetta a chi sia portatore di un interesse di mero fatto, mediato o riflesso.

Il TAR ha ricordato che, di regola, nei confronti degli atti di demolizione il giudizio di impugnazione non necessita di notifiche a soggetti diversi dall’Amministrazione emanante. Ha però precisato che, nelle controversie sugli abusi edilizi, la condizione di controinteressato può radicarsi quando il denunciante sia titolare di una diretta lesione, attuale o potenziale, della proprietà, non bastando la mera qualità di segnalante né la vicinitas.

Nel caso concreto il Collegio ha riscontrato entrambi gli elementi. L’interesse sostanziale del terzo emerge dal pregresso contenzioso, nel quale egli aveva allegato il pericolo per il proprio fondo derivante dall’instabilità del terreno. L’elemento formale è desumibile dalla nota del 2024, che richiamava le sentenze intervenute, era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento inviata per conoscenza al medesimo soggetto e costituiva uno sviluppo procedimentale espressamente preordinato nella pronuncia d’appello.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante che la prima pagina della nota non fosse stata consegnata alla ricorrente: si tratta di un mero disguido in sede di notifica, superabile con la richiesta della pagina mancante, tanto più che il terzo era stato più volte nominato nel ricorso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. b), e 41, comma 2, cod. proc. amm., con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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