Rinnovo del permesso di soggiorno tra reddito insufficiente e irreperibilità abitativa (TAR Lombardia n. 613 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone la disponibilità di redditi sufficienti, documentati, provenienti da fonte lecita e assoggettati a contribuzione e imposizione. L’Amministrazione ha il dovere di verificare la permanenza dei presupposti di fatto e di diritto del titolo di soggiorno e deve adottare il rigetto quando tali presupposti vengano a mancare. La disponibilità di un alloggio stabile costituisce requisito indefettibile: la forte precarietà alloggiativa, connessa alla sostanziale irreperibilità del richiedente, legittima il diniego. Le allegazioni e i documenti successivi all’adozione del provvedimento non ne smentiscono la correttezza.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina di nazionalità pakistana, impugna davanti al TAR Lombardia il decreto con cui il Questore ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego si fonda su due rilievi: il mancato inserimento nel contesto lavorativo territoriale, per un prolungato periodo di insufficienza reddituale nel corso dei precedenti titoli di soggiorno, e la mancata dimostrazione di un effettivo luogo di dimora.

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si contesta l’eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea interpretazione dei fatti, sostenendo la sussistenza dei requisiti per il rinnovo. L’Amministrazione si costituisce con mero atto di stile. L’istanza cautelare è respinta per carenza del fumus boni juris, con compensazione delle spese di fase.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal profilo reddituale. I redditi dello straniero devono essere documentati, provenire da fonte lecita ed essere assoggettati a contribuzione e imposizione. Il diniego risulta motivato sull’insufficienza dei redditi accertati mediante le banche dati dell’I.N.P.S., circostanza che il giudice amministrativo assume come puntualmente riportata nel provvedimento gravato. La censura di carenza istruttoria non trova quindi appiglio.

Sul secondo profilo, il Collegio richiama e conferma le valutazioni rese in sede cautelare. Tra i requisiti richiesti per l’ingresso e la permanenza in Italia rientra la disponibilità di un alloggio stabile: la certezza della situazione abitativa è presupposto indispensabile del titolo di soggiorno, che non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa connesse a sostanziale irreperibilità.

Il Testo Unico sull’Immigrazione conferisce all’Autorità di pubblica sicurezza il potere e il dovere di verificare la presenza dei presupposti di fatto e di diritto del titolo autorizzatorio. Quando tali presupposti manchino, o non siano mai esistiti per dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione è obbligata a respingere l’istanza.

Nel caso concreto, l’irreperibilità della ricorrente emerge dalle risultanze della verifica della banca dati anagrafe del Comune. Vi è un primo riscontro nel lungo lasso di tempo intercorso tra l’adozione del provvedimento e la sua notificazione, pari a circa dieci mesi. La circostanza non è smentita dalle allegazioni di ricorso né dalla documentazione prodotta, peraltro successiva all’adozione del diniego. Neppure l’effettiva presenza risulta dimostrata dalla dichiarazione di ospitalità resa da un connazionale a decorrere da luglio 2021, poiché dall’istruttoria procedimentale emerge che anche quest’ultimo era stato cancellato dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità. Il ricorso è quindi respinto e le spese di lite sono compensate anche per il merito, con conferma delle statuizioni già rese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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