Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Veneto n. 1758 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’inadempimento dell’Amministrazione quando sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione alla pronuncia. Alla perdurante inerzia dell’Amministrazione pone rimedio la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è tuttavia dovuta quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino le «altre ragioni ostative» che l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 ha posto a limite autonomo, ulteriore rispetto alla manifesta iniquità, della condanna dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con incarichi a tempo determinato, agisce in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento di € 1.500,00 mediante lo strumento elettronico.

Notificato il titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, il ricorrente lamenta l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Chiede quindi l’attivazione della Carta, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione dell’astreinte. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il giudice verifica la notifica della sentenza ottemperanda ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Rileva quindi l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, nonché l’intervenuto passaggio in giudicato, attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.

Accertato l’inadempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni, ordinando di attivare la Carta elettronica e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio. Per il caso di perdurante inerzia nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario cura l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa integrino legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Il Collegio respinge invece la domanda di penalità di mora. Richiamata la Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, osserva che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di «altre ragioni ostative», in considerazione della specialità del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano dunque, in concreto, la mancata condanna. Rileva inoltre che l’esecuzione delle sentenze sulla Carta elettronica comporta un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente più soggetti, e che il ritardo è riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali e accessori, con clausola di distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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