Daspo urbano al minore legittimo per pericolo attuale per la sicurezza (TAR Lombardia n. 205 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento previsto dall’art. 13 bis d.l. n. 14/2017 richiede due presupposti distinti. Il primo ha natura oggettiva e consiste nella denuncia, negli ultimi tre anni, per uno dei reati indicati dalla norma. Il secondo ha natura prognostica e impone di verificare che dalla condotta possa derivare un pericolo attuale per la sicurezza, non essendo sufficiente il solo fatto storico. La misura conserva funzione preventiva e non sanzionatoria quando l’Amministrazione valorizza le modalità della condotta e il contesto in cui è stata tenuta. Il giudizio di pericolosità non è macroscopicamente irragionevole se ancorato a elementi concreti riferiti all’area interessata dal divieto.

Il Fatto

Il ricorrente, minorenne al momento della notifica, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore gli ha applicato la misura dell’art. 13 bis d.l. n. 14/2017, il c.d. Daspo urbano. Il fatto presupposto consiste nell’aver percosso con calci e pugni una persona che dormiva sulla strada, filmando la scena con il telefonino. L’atto ha imposto il divieto, per diciotto mesi, di accedere e stazionare nelle vicinanze di pubblici esercizi collocati in un’area circoscritta del centro di Milano.

Il ricorrente ha dedotto la falsa applicazione della norma, sostenendo che la misura rispondesse a un’esigenza di allontanamento da certe vie e che il provvedimento si fondasse unicamente sul fatto storico, senza elementi ulteriori sulla pericolosità sociale. Ha inoltre lamentato che l’aggiunta del divieto all’avviso orale ne rivelasse il carattere sanzionatorio. L’Amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fattispecie normativa e individua i due presupposti richiesti dall’art. 13 bis d.l. n. 14/2017. Il primo è di natura oggettiva: rileva la sola denuncia, negli ultimi tre anni, per uno dei reati selezionati dal legislatore. Tra le figure delittuose richiamate il rapporto è di alternatività, rilevando sia i reati commessi in occasione di gravi disordini nei locali pubblici o nelle immediate vicinanze, sia i delitti non colposi contro la persona o il patrimonio.

Il secondo presupposto ha invece natura prognostica e impone una valutazione dinamica. L’inciso che subordina la misura al rischio che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza esprime la volontà di ancorare l’adozione del provvedimento a un pericolo attuale, in coerenza con le finalità precauzionali dell’istituto. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, Roma, n. 5755 del 2021 e TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 21 del 2022, che escludono una lettura in chiave sanzionatoria della misura.

Nel caso concreto la Questura ha indicato la personalità del soggetto, le particolari modalità di esecuzione della condotta e la circostanza che l’area di notte è molto affollata per la presenza di locali. Si tratta di elementi che, secondo il Collegio, incidono sul giudizio di pericolosità riferito alla zona. La condotta tenuta in luogo affollato da giovani e in orario notturno da un minore è ritenuta indice di una volontà di apparire e di una capacità di reiterazione.

La mancata specificazione dei trascorsi del soggetto è giustificata dalle esigenze di tutela del minore, che rendono inopportuna l’esplicitazione di giudizi sulla persona. La difesa non ha allegato elementi di prova sul percorso di vita del ricorrente, escludendo la necessità di ulteriori accertamenti. Il giudizio della Questura non è quindi macroscopicamente irragionevole rispetto a un divieto che impedisce di frequentare bar e discoteche in un ambito ristretto, senza precludere luoghi importanti per lo sviluppo personale.

La scelta dell’ambito territoriale risponde all’esigenza di tutelare l’area dei fatti e non a finalità di allontanamento verso zone degradate. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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