Ottemperanza al giudicato e carta elettronica escludono astreinte per crisi finanziaria (TAR Veneto n. 1757 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo accoglie la domanda e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece respinta quando la nomina del commissario assicuri l’attuazione del giudicato e ricorrano le altre ragioni ostative legate alla specialità del debitore pubblico, alla crisi della finanza pubblica e alla complessità del procedimento di attivazione del dispositivo. Il limite negativo della manifesta iniquità, proprio del codice di rito civile, si aggiunge così a quello autonomo della sussistenza di ragioni ostative.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento dell’importo di € 1500,00 da erogare tramite il sistema della carta elettronica.

Espone di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e che la stessa è passata in giudicato; lamenta l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e chiede l’attivazione della carta con l’accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disposizione che fonda l’azione: l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Nel caso concreto la sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha eliminato la necessità dell’apposizione della formula esecutiva sulle copie attestate conformi.

È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e la sentenza è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. Dalle allegazioni e dalle prove documentali è ragionevole desumere l’inerzia dell’Amministrazione: va pertanto dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, attivando la carta elettronica e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio.

In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, perché vi provveda nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., innanzitutto in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta. Il Collegio richiama il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014: l’istituto non incontra preclusioni astratte di ammissibilità, ma la norma, in ragione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Alla luce di tale decisione, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano in concreto la mancata condanna.

Il Collegio valorizza inoltre la complessità del procedimento: l’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della carta elettronica coinvolge più soggetti, quali gli Uffici territoriali competenti per le spese di giudizio e le società di cui il Ministero si avvale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 per la predisposizione della carta in forma di applicazione web. Si tratta di un procedimento articolato in più fasi, l’ultima delle quali affidata a strutture centralizzate competenti per tutto il territorio nazionale; è dunque ragionevole ritenere che il ritardo sia riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale concernente il rilascio del dispositivo digitale. Le spese di lite seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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