Sopravvenuta esecuzione dell’obbligo di presa in carico del trasporto disabili (Cons. Stato n. 6639 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento che prenda in carico il servizio oggetto dell’obbligo conformativo rende improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria travolge anche le domande di nomina di un Commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora, venuto meno il presupposto del ritardo esecutivo. Non integra invece gli estremi dell’elusione o della violazione del giudicato la nota con cui l’amministrazione eserciti il proprio potere di determinare le modalità gestionali ed economiche del servizio, senza esondare dai confini dell’efficacia conformativa della sentenza.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale gestiva un centro diurno per soggetti non autosufficienti e aveva ottenuto dal Consiglio di Stato una sentenza che imponeva alla ASL di farsi carico, ai sensi dell’art. 46 della legge regionale n. 4 del 2010, dei servizi di trasporto degli utenti disabili da e verso la struttura. La sentenza non era ancora passata in giudicato ed erano pendenti impugnazioni straordinarie proposte dall’Azienda sanitaria.

La ricorrente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione della sentenza e il carattere violativo ed elusivo di una nota con cui l’ASL aveva affermato l’obbligo della struttura di assicurare il servizio fino al passaggio in giudicato. Costituitasi, l’Azienda ha eccepito la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo adottato una nuova nota con cui ha stabilito di procedere all’esecuzione del servizio mediante addenda contrattuali con i gestori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria. L’esecuzione della sentenza produce effetti anche verso gli enti destinatari di un obbligo di compartecipazione al costo e verso la Regione, i cui riflessi sono coinvolti dalle determinazioni richieste alla commissariazione. Il contraddittorio è stato instaurato ritualmente e il coinvolgimento regionale nella regolamentazione esula dallo schema normativo, che imputa alle sole Aziende sanitarie l’assunzione del servizio.

Il Collegio accoglie invece l’eccezione di improcedibilità del ricorso. La nota adottata nelle more non è qualificabile come meramente interlocutoria, poiché prefigura le modalità organizzative e gestionali del servizio, ancorché la sua attuazione presupponga l’adesione della struttura interessata. La Sezione, con la sentenza n. 10375 del 24 dicembre 2024, ha già chiarito che l’art. 46 della legge regionale n. 4 del 2010 non reca alcun vincolo all’ASL quanto alle modalità organizzative, né esclude il possibile concorso delle strutture preposte alle prestazioni socio-riabilitative, rispetto alle quali il trasporto ha carattere ancillare e strumentale.

Né si ravvisa alcun ostacolo nella sentenza n. 860 del 2022, che si limita a sancire l’obbligo delle Aziende sanitarie di organizzare e gestire il servizio, senza vincolarne le concrete modalità. La situazione determinata dalla nuova nota non è assimilabile a quella prodotta dal provvedimento impugnato in primo grado, che esponeva la ricorrente all’alternativa tra sostenere un onere economico insostenibile o interrompere il servizio. L’Azienda ha esercitato il proprio potere organizzativo senza esondare dai confini dell’efficacia conformativa della sentenza.

Le censure sulla presunta violazione delle regole in materia di contratti pubblici e sull’antieconomicità della tariffa esulano dalla portata conformativa del giudicato e sarebbero astrattamente azionabili con autonoma azione di annullamento. L’improcedibilità travolge anche la domanda di declaratoria di inefficacia della precedente nota, priva dei requisiti provvedimentali, nonché quelle di nomina del Commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora, venuto meno il ritardo esecutivo. Le spese del giudizio sono compensate per la complessità della fattispecie e l’atteggiamento ottemperativo dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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