Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del Commissario (TAR Marche n. 739 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la notificazione del titolo esecutivo rende procedibile il ricorso. Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice amministrativo ne dichiara l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di darvi esecuzione entro un termine, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore trascorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede con ogni atto necessario all’adempimento, potendo avvalersi di funzionari delegati e delle strutture organizzative competenti. La condanna alle spese segue l’inadempimento non contestato.

Il Fatto

Un docente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza n. 6/2025, il riconoscimento del diritto a fruire del beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici indicati in sentenza, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme.

Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria, il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del titolo e ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Poiché tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, la domanda è ammissibile.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il Commissario assume le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi di un funzionario delegato e della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., richiamando sul punto la sentenza del Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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